COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 169 /A POL. D. CITTA’ DI CANICATTINI (SR) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed ammenda di € 500,00 – Campionato 1° Cat. Gir “H” gara Città di Canicattini/Frigintini del 01/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 357 del 17/02/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 169 /A POL. D. CITTA’ DI CANICATTINI (SR) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed ammenda di € 500,00 - Campionato 1° Cat. Gir “H” gara Città di Canicattini/Frigintini del 01/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 357 del 17/02/2015. Con rituale e tempestivo appello la Pol. D. Città di Canicattini ha impugnato la decisione indicata in epigrafe sostenendo in buona sintesi che dal referto arbitrale nulla emerge che possa avere indotto il Giudice territoriale ad assegnare gara perduta all’odierna appellante. Anche perché l'arbitro, dopo la momentanea sospensione della gara, previa audizione dei capitani ha disposto la ripresa dell’incontro, che sarebbe avvenuta anche per la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti. Dal referto di gara, prosegue la reclamante, non si evince alcuna minaccia al direttore di gara e lo stesso, una volta tornata la calma, non ha ritenuto di prendere ulteriori provvedimenti disciplinari, per cui sarebbe anche sotto questo profilo privo di ogni riscontro la deduzione fatta dal giudice di prime cure per cui la odierna appellante si sarebbe trovata con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto per la prosecuzione dell’incontro. In ragione di quanto sopra chiede che l’adita Corte voglia ristabilire il risultato conseguito in campo e nel contempo revocare o rideterminare in termini più equi la sanzione pecuniaria inflitta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva l'irritualità oltre che la tardività della richiesta di audizione da parte del rappresentante legale della reclamante di cui al fax del 27/02/2015, ostandovi il disposto dell’art. 36 comma 6 C.G.S. Così parimenti inammissibile appare la richiesta di audizione di un dirigente e del segretario della medesima società avanzata con il medesimo fax del 27/02/2015, in quanto dette audizioni non sono previste dalle norme procedurali. Nel merito, esaminato il referto di gara, che a norma dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare così come fa piena prova, ai sensi del successivo comma 2.1, relativamente al comportamento dei sostenitori; esperiti gli opportuni approfondimenti mediante l’audizione dello stesso direttore di gara, la Corte rileva che al 37’ del 1° tempo il calciatore sig. Stefano Randazzo, n. 10 della Soc. Città di Canicattini, assumeva un comportamento offensivo in danno di un calciatore avversario. Quest’ultimo, individuato nella persona del sig. Giovanni Iemmolo, n. 2 della Soc. Frigintini, reagiva a tale insulto colpendo con alcuni pugni il predetto n. 10. Il comportamento dello Iemmolo scatenava l’intervento del sig. Francesco Presti, n. 6 della Soc. Città di Canicattini, che a sua volta colpiva il predetto n. 2 con alcuni pugni al volto. E' a questo punto che in campo si creava una confusione che coinvolgeva tutti i calciatori e i dirigenti di entrambe le società, fino a che lo Iemmolo ed un proprio compagno di squadra si dirigevano di corsa verso gli spogliatoi. Detta azione determinava che anche tutti gli altri tesserati a loro volta raggiungessero gli spogliatoi. Il direttore di gara, che nel frattempo si era posizionato in maniera tale da potere meglio osservare quanto stesse accadendo ed aveva cercato di richiamare all'ordine gli atleti, attraverso interventi verbali e con il fischietto, si avvicinava anch'esso in prossimità degli spogliatoi e notava che la situazione stava tornando alla calma e gli animi si stavano rasserenando. E' in tale frangente che l’arbitro ha notato che cinque spettatori, di cui non ne riusciva inizialmente a individuare l’appartenenza, entravano nello spazio antistante gli spogliatoi, dopo avere scavalcato la recinzione ed assumevano un comportamento minaccioso nei confronti della società ospite. Onde evitare ulteriori incidenti tutti i calciatori della soc. Frigintini rientravano nel proprio spogliatoio ad eccezione del capitano sig. Campailla che cercava di calmare gli animi dei predetti estranei, i quali, per tutta risposta, lo spingevano con le spalle al muro e lo minacciavano pesantemente. Il pronto intervento dei dirigenti locali evitava ulteriori conseguenze a carico del capitano del Frigintini, determinando l'allontanamento dei suddetti estranei. A questo punto il direttore di gara, rilevato che la situazione era ritornata sotto controllo, convocava nel proprio spogliatoio i dirigenti accompagnatori e i capitani delle due società, a cui notificava i provvedimenti disciplinari in danno dei rispettivi atleti e li invitava a riprendere la gara. Lo stesso arbitro ha confermato a questa Corte che la gara per lui è stata assolutamente regolare non avendo ricevuto alcuna minaccia. In ragione di quanto sopra il proposto gravame deve trovare accoglimento nei limiti che seguono. Risulta pacifico che la gara ha avuto regolare svolgimento e che il direttore di gara ha assunto i dovuti provvedimenti disciplinari avendo ben individuato gli autori dei gravi fatti di violenza che poi hanno determinato la momentanea sospensione della gara. E' altresì provato che i calciatori della società ospite ed in particolare il loro capitano hanno subito, durante la sospensione della gara, pesanti minacce da parte di alcuni estranei che erano penetrati negli spogliatoi, scavalcando la recinzione. A parere di questa Corte, in relazione ai fatti come sopra esposti, deve trovare applicazione l'art. 17 comma 1 C.G.S., il quale espressamente prevede che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. In ragione di quanto sopra, quindi, deve disporsi il ripristino del risultato conseguito in campo, ma, a mente del richiamato comma 1 dell'art. 17 C.G.S., alla società Città di Canicattini deve applicarsi la sanzione di punti tre di penalizzazione in classifica da scontarsi nel presente campionato. Per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda la stessa deve essere confermata essendo stata applicata nel minimo edittale di cui all'art. 14 comma 2 C.G.S., non ricorrendo alcuna delle circostanze attenuanti previste dal successivo comma 5 dello stesso articolo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ristabilisce il risultato conseguito in campo ed ai sensi dell'art. 17 comma 1 C.G.S., applica alla Pol. D. Città di Canicattini la sanzione di punti tre di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel presente campionato, confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Senza addebito di tassa reclamo.
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