COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 170/A A.S.D GRANITI CALCIO (ME), avverso squalifica fino al 30/06/2016 dell’allenatore sig. Lo Giudice Mario – Campionato 3° Cat. Gir. “B” Gara A.S.C.D. Itala/Graniti Calcio del 14/02/2015 – C.U. N° 48 del 19/02/2015 Delegazione Provinciale di Messina Procedimento 187/A Del sig. LO GIUDICE MARIO, allenatore tesserato per l’A.S.D. Graniti Calcio, avverso squalifica fino al 30/06/2016 – Campionato 3° Cat. Gir. “B” Gara A.S.C.D. Itala/Graniti Calcio del 14/02/2015 – C.U. N° 48 del 19/02/2015 Delegazione Provinciale di Messina

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 170/A A.S.D GRANITI CALCIO (ME), avverso squalifica fino al 30/06/2016 dell’allenatore sig. Lo Giudice Mario - Campionato 3° Cat. Gir. “B” Gara A.S.C.D. Itala/Graniti Calcio del 14/02/2015 - C.U. N° 48 del 19/02/2015 Delegazione Provinciale di Messina Procedimento 187/A Del sig. LO GIUDICE MARIO, allenatore tesserato per l’A.S.D. Graniti Calcio, avverso squalifica fino al 30/06/2016 - Campionato 3° Cat. Gir. “B” Gara A.S.C.D. Itala/Graniti Calcio del 14/02/2015 – C.U. N° 48 del 19/02/2015 Delegazione Provinciale di Messina Con appelli ritualmente e tempestivamente proposti l’A.S.D. Graniti Calcio ed il sig. Lo Giudice Mario, personalmente, hanno rispettivamente impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi i reclamanti chiedono che la sanzione come sopra inflitta venga revocata in quanto al sig. Lo Giudice Mario sarebbe stato impossibile trovarsi nello spogliatoio dell’arbitro dato che nel giorno in cui si è svolta la gara risultava essere in servizio al Comune di Graniti, quale agente della Polizia Municipale. A tal fine produce foglio di presenza e sostiene che, terminato il servizio, si sarebbe recato in campagna per accudire a degli animali. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dispone riunirsi al presente procedimento il procedimento n.187/A, stante l’evidente connessione degli stessi. Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara rileva che, al termine dell’incontro, un gruppo di dirigenti dell’A.S.D. Graniti, non iscritti in elenco, tra i quali l’arbitro riconosceva il sig. Mario Lo Giudice in atto squalificato, assumevano un comportamento protestatario nei suoi confronti. In particolare, riferisce ancora l’arbitro nel suo rapporto, il sig. Mario Lo Giudice assumeva altresì un comportamento minaccioso nei suoi confronti e cercava di aggredirlo riuscendo però solo a strattonarlo per la divisa perché prontamente fermato da altri dirigenti dell’A.S.D. Graniti che lo allontanavano. Non può quindi esservi dubbio alcuno che il sig. Mario Lo Giudice era presente nello spogliatoio del direttore di gara e che sia l’autore del tentativo di aggressione sopra descritto a nulla rilevando la circostanza che in quella giornata fosse in servizio al Comune di Graniti. Infatti dalla lettura del foglio presenze, prodotto in atti, si rileva che il sig. Lo Giudice è stato in servizio dalle ore 8,02 alle ore 14,24 con la conseguenza che egli ben poteva essere presente a Itala alle ore 16,50 orario in cui è terminata la gara, risultando, peraltro priva di alcun riscontro la circostanza, riferita dal reclamante, che nelle stesse ore si trovasse in campagna. Ciò non di meno ritiene questa Corte che il reclamo possa trovare un parziale accoglimento in ordine alla quantificazione della sanzione che può senz’altro essere rideterminata, così come da dispositivo, rendendola più aderente ai comportamenti effettivamente posti in essere. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, riduce al 31/12/2015 la squalifica inflitta al sig. Mario Lo Giudice. Per l’effetto dispone non addebitarsi alla società la tassa reclamo non versata e la restituzione della tassa reclamo versata dal sig. Mario lo Giudice.
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