COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 171 /A ASS. POL. DIL. FRIGINTINI (RG) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed ammenda di € 300,00 – Campionato 1° Cat. Gir “H” gara Città di Canicattini/Frigintini del 01/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 357 del 17/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 171 /A ASS. POL. DIL. FRIGINTINI (RG) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed ammenda di € 300,00 - Campionato 1° Cat. Gir “H” gara Città di Canicattini/Frigintini del 01/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 357 del 17/02/2015 Con rituale e tempestivo appello la Ass. Pol. Dil. Frigintini ha impugnato la decisione indicata in epigrafe sostenendo in buona sintesi che la responsabilità dei fatti che hanno determinato la sospensione della gara è tutta da attribuire ai componenti della squadra avversaria ed al pubblico, i quali sin dall'inizio dell'incontro hanno adottato un comportamento minaccioso ed intimidatorio. Rileva ancora la reclamante che i propri tesserati non hanno dato corso ad alcuna rissa, ma hanno solo adottato un comportamento in difesa del proprio calciatore Iemmolo, il quale è stato fatto oggetto di una pesante aggressione. In ragione di quanto sopra l'appellante chiede che l’adita Corte voglia assegnargli gara vinta, con l'annullamento o la riduzione della sanzione dell'ammenda. Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal difensore della società appellante. Nel merito, esaminato il referto di gara, che a norma dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare così come fa piena prova, ai sensi del successivo comma 2.1, relativamente al comportamento dei sostenitori; esperiti gli opportuni approfondimenti mediante l’audizione dello stesso direttore di gara, la Corte rileva che al 37’ del 1° tempo il calciatore sig. Stefano Randazzo, n. 10 della Soc. Città di Canicattini, assumeva un comportamento offensivo in danno di un calciatore avversario. Quest’ultimo, individuato nella persona del sig. Giovanni Iemmolo, n. 2 della Soc. Frigintini, reagiva a tale insulto colpendo con alcuni pugni il predetto n. 10. Il comportamento dello Iemmolo scatenava l’intervento del sig. Francesco Presti, n. 6 della Soc. Città di Canicattini, che a sua volta colpiva il predetto n. 2 con alcuni pugni al volto. E' a questo punto che in campo si creava una confusione che coinvolgeva tutti i calciatori e i dirigenti di entrambe le società, fino a che lo Iemmolo ed un proprio compagno di squadra si dirigevano di corsa verso gli spogliatoi. Detta azione determinava che anche tutti gli altri tesserati a loro volta raggiungessero gli spogliatoi. Il direttore di gara, che nel frattempo si era posizionato in maniera tale da potere meglio osservare quanto stesse accadendo ed aveva cercato di richiamare all'ordine gli atleti, attraverso interventi verbali e con il fischietto, si avvicinava anch'esso in prossimità degli spogliatoi e notava che la situazione stava tornando alla calma e gli animi si stavano rasserenando. E' in tale frangente che l’arbitro ha notato che cinque spettatori, di cui non ne riusciva inizialmente a individuare l’appartenenza, entravano nello spazio antistante gli spogliatoi, dopo avere scavalcato la recinzione ed assumevano un comportamento minaccioso nei confronti della società ospite. Onde evitare ulteriori incidenti tutti i calciatori della soc. Frigintini rientravano nel proprio spogliatoio ad eccezione del capitano sig. Campailla che cercava di calmare gli animi dei predetti estranei, i quali, per tutta risposta, lo spingevano con le spalle al muro e lo minacciavano pesantemente. Il pronto intervento dei dirigenti locali evitava ulteriori conseguenze a carico del capitano del Frigintini, determinando l'allontanamento dei suddetti estranei. A questo punto il direttore di gara, rilevato che la situazione era ritornata sotto controllo, convocava nel proprio spogliatoio i dirigenti accompagnatori e i capitani delle due società, a cui notificava i provvedimenti disciplinari in danno dei rispettivi atleti e li invitava a riprendere la gara. Lo stesso arbitro ha confermato a questa Corte che la gara per lui è stata assolutamente regolare non avendo ricevuto alcuna minaccia. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento sul punto del risultato. Appare pacifico che la gara ha avuto regolare svolgimento e che l'arbitro ha assunto i dovuti provvedimenti disciplinari avendo ben individuato gli autori dei gravi fatti di violenza che poi hanno determinato la momentanea sospensione della gara. E' altresì provato che i calciatori della società reclamante ed in particolare il loro capitano hanno subito, durante la sospensione della gara, pesanti minacce da parte di alcuni estranei che erano penetrati negli spogliatoi, scavalcando la recinzione. Infatti, a parere di questa Corte, in relazione ai fatti come sopra esposti, deve trovare applicazione l'art. 17 comma 1 C.G.S., il quale espressamente prevede che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. Per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda la stessa deve essere revocata atteso che la reclamante ha sostanzialmente subito comportamenti minacciosi e si è comunque proposta per proseguire la regolare disputa della gara. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, revoca la sanzione dell'ammenda, rigettando l'ulteriore motivo di gravame. Senza addebito di tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it