COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 175/A A.S.D CITTA’ DI PEDARA (CT), avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 – Campionato 2° Cat. Gir. “G” Gara Tremestieri Etneo/Città di Pedara del 24/01/2015 – C.U. N° 357 del 17/02/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 175/A A.S.D CITTA’ DI PEDARA (CT), avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 - Campionato 2° Cat. Gir. “G” Gara Tremestieri Etneo/Città di Pedara del 24/01/2015 – C.U. N° 357 del 17/02/2015 Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l’A.S.D. Città di Pedara ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che il reclamo di controparte in primo grado non le sarebbe mai pervenuto con conseguente nullità del procedimento. Nel merito ammette che l’assistente arbitrale di parte al momento dell’impiego non sarebbe stato tesserato, ma ciò sarebbe dipeso da un errore scusabile, mentre per ciò che attiene la posizione del calciatore Di Marco Gabriele, questi sarebbe stato regolarmente tesserato in quanto la procedura on-line era andata a buon fine e la reclamante non era a conoscenza che lo stesso era stato sospeso dal competente Ufficio presso questo Comitato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che il reclamo del Tremestieri Etneo è stato regolarmente inviato all’A.S.D. Città di Pedara giusta raccomandata del 29/01/2015 presso l’indirizzo di Via Leonardo da Vinci 12/L Tremestieri Etneo indicato dalla odierna reclamante quale luogo a cui inviare la corrispondenza (giusto quanto risulta dal sistema informatico di questa Federazione) con la conseguenza che risulta pienamente adempiuto l’obbligo imposto dalle norme procedurali poiché, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, in ordine all’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata esiste una presunzione di consegna della stessa gravando l’onere di prova contraria in capo a chi assume di non averla ricevuta; onere questo che la reclamante non ha assolto. E ciò senza sottacere che il giudizio in ordine alla posizione irregolare dei tesserati può essere comunque instaurato d’ufficio. Nel merito il gravame è infondato atteso che la stessa reclamante ammette che il sig. D’Arrigo Salvatore fosse in posizione irregolare non risultando tesserato. Quanto sopra assorbe ogni altra considerazione in ordine alla regolarità di tesseramento del calciatore Di Marco. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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