COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 178/A A.P.D. FUTURA (ME) – Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Basilio Ceraolo e per due gare sig. Mastriani Francesco – Campionato Allievi Regionali girone “C” gara Futura/Comprensorio del Tirreno del 22/02/2015 – C.U. 375 sgs77 del 26/02/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 178/A A.P.D. FUTURA (ME) - Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Basilio Ceraolo e per due gare sig. Mastriani Francesco - Campionato Allievi Regionali girone “C” gara Futura/Comprensorio del Tirreno del 22/02/2015 – C.U. 375 sgs77 del 26/02/2015. Con tempestivo reclamo la A.P.D. Futura chiede che vengano ridotte le squalifiche come sopra indicate, sostenendo che i due calciatori hanno soltanto protestato perché fatti oggetto di numerosi falli da parte degli avversari. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il giudizio disciplinare si basa unicamente sugli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. fanno piena prova in ordine ai comportamenti dei partecipanti alla gara. Rileva altresì che la sanzione a carico del calciatore sig. Mastriani non è impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera a). Dalla lettura del rapporto di gara si evince che al 24° del 2° tempo, è stato espulso il n° 20 sig. Basilio Ceraolo, peraltro già ammonito durante il 1° tempo, perché si produceva in un contegno offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara, che tentava “in tutti i modi” di colpire, pur essendo trattenuto “con estrema forza” dai compagni di squadra. Il predetto calciatore, dopo essersi tolto la maglia veniva allontanato “con estrema difficoltà” dal terreno di gioco. E' pertanto evidente come le considerazioni difensive non trovino alcun riscontro negli atti di gara, né la sanzione appare a questa Corte suscettibile di riduzione, essendo stata adottata secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 1 lettera e) C.G.S. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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