COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 28 DEL 17 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n°556/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Partinicaudace (dal 14/07/2014 ASD Audace Partinico Borgetto matr. 915563) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Lombardo Marcello N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 28 DEL 17 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n°556/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Partinicaudace (dal 14/07/2014 ASD Audace Partinico Borgetto matr. 915563) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Lombardo Marcello N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 19/01/2015 prot. 11.681 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse tuttavia hanno fatto pervenire le certificazioni mancanti fatta eccezione per i calciatori Faragone Alessandro e Bono Giuseppe. Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori per i quali è stata prodotta la prescritta certificazione medica, ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dei calciatori Cracchiolo Giuseppe, Amiri Gaspare, Brugnano Salvatore, Cammarata Giovanni, Celestra Antonio, Croco Roberto, Di Trapani Giuseppe, Lombardo Luca, Pullara Vincenzo, Ragusano Antonino, Romano Alessandro, Viola Antonino, Rinaudo Giuseppe (tesserati ASD Partinicaudace dal 14/07/14 ASD Audace Partinico Borgetto); Imperiale Matteo Rosario (oggi tesserato ASD Atletico Trappeto) Ligotino Ruben, Scrozzo Salvatore, Scozzo Alessandro, (oggi tesserati ASD Nuova Sancis), e applica: l’ammenda di € 80,00 a carico della A.S.D. Partinicaudace (dal 14/07/2014 ASD Audace Partinico Borgetto matr. 915563); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Lombardo Marcello; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Faragone Alessandro (tesserato ASD Partinicaudace dal 14/07/14 ASD Audace Partinico Borgetto) e Bono Giuseppe tesserato ASD Nuova Sancis). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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