F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 19 Marzo 2015 (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa – (nota n. 4163/39 pf14-15 SP/blp del 9.12.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 19 Marzo 2015 (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 4163/39 pf14-15 SP/blp del 9.12.2014). Il deferimento Con nota del 9.12.2014 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale: il Sig. Corioni Luigi, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Brescia Calcio Spa e la medesima società. Il primo, per rispondere: a) della violazione di cui al titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 9) del C.U. 143/A del 6 maggio 2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00; b) della violazione di cui al titolo I, paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 143/A del 6 maggio2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; c) della violazione di cui al titolo I, paragrafo I), lettera D), punto 5) del C.U. 143/A del 6 maggio 2014 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014,la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; d) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver utilizzato per il pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità fino al mese di aprile 2014 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza. La seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al primo. Il patteggiamento Alle riunioni del 15.1.2015 e del 26.2.2015 i deferiti tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.1.2015 relativamente alla posizione del Corioni e in data 10.3.2015 relativamente a quella della Società Brescia Calcio Spa, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Luigi Corioni e la Società Brescia Calcio Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Corioni, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro), aumentata tenendo conto della continuazione a mesi 6 (sei); pena base per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a punti 3 (tre) e € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Luigi Corioni; - penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla Società Brescia Calcio Spa Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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