F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 19 Marzo 2015 (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa – (nota n. 6253/369 pf14-15 SP/blp del 19.2.2015). (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa – (nota n. 6262/461 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015). (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa – (nota n. 6268/462 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/TFN del 19 Marzo 2015 (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6253/369 pf14-15 SP/blp del 19.2.2015). (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6262/461 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015). (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI RAGAZZONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6268/462 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015). Con tre separate note tutte in data 19.2.2015 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale il Sig. Ragazzoni Luigi, Amministratore unico e legale rappresentante protempore della Società Brescia Calcio Spa e la medesima società. Il primo, per rispondere: della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII) e dalla Delibera FIGC n.497/CF del 27 maggio 2014, recante proroga del termine dal 16 ottobre 2014 al 17 novembre 2014, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014; della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di ottobre 2014; della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014. La seconda, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al primo. Per ognuno dei capi di incolpazione i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. Quanto alla prima ed alla terza incolpazione, ammesse le violazioni loro contestate, i deferiti, hanno chiesto valutarsi tale ammissione ai sensi dell'art. 24 CGS ai fini della sanzione da comminare, nonché, sempre ai medesimi fini, tenersi conto del pagamento successivamente intervenuto. Quanto alla seconda incolpazione, pur ritenuto il fatto in sé, gli incolpati hanno contestato che la stessa, singolarmente considerata, integri violazione del precetto normativo in quanto, a loro dire, si avrebbe violazione della norma solo in presenza del contestuale "mancato, e completo, congiunto versamento, nei termini previsti, sia delle ritenute Irpef sia dei contributi Inps (già Enpals) sia del fondo di fine carriera"; in via subordinata, dedotto il successivo pagamento dei contributi dovuti, hanno chiesto tenersene conto ai fini della misura della sanzione. Alla riunione del 19.3.2015, previamente riuniti i tre procedimenti, il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti dei deferimenti, ritenuta la continuazione degli illeciti, ha chiesto sanzionarsi con la inibizione di mesi 5 (cinque) il Sig. Ragazzoni Luigi, di cui mesi 3 (tre) quale pena base e mesi 1 (uno) per ognuna delle ulteriori violazioni, e con la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica per ognuna delle violazioni contestate, per un totale di punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione, la Soc. Brescia Calcio Spa Il difensore degli incolpati si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva. I deferimenti, così come riuniti, sono fondati e vanno accolti. Nel corso della riunione del 12.12.2014 la Co.Vi.So.C., a seguito dell'esame del report della Deloitte & Touche Spa, ha accertato il mancato versamento da parte della Soc. Brescia Calcio Spa delle ritenute Irpef per il periodo in questione, per un importo totale risultato pari ad €. 422.259,67. Il fatto contestato è stato pacificamente ammesso e riconosciuto anche dai deferiti. La fattispecie costituisce un'ipotesi di chiara violazione del precetto di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII), nella specie derogato, quanto al termine per l'adempimento, dalla Delibera FIGC n.497/CF del 27 maggio 2014, che ha prorogato al 17 novembre 2014 il termine per procedere al deposito presso la Co.Vi.So.C. della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative al I bimestre 2014/2015. Nel corso della riunione del 27.1.2015 la Co.Vi.So.C., a seguito dell'esame del report della Deloitte & Touche Spa, ha accertato l'avvenuto versamento dei contributi Inps per il periodo in questione, per un importo totale risultato pari ad €. 54.650,60#, solo il 16.1.2015 e, dunque, oltre il previsto termine del 16.12.2014. Il fatto in sé, come detto, è stato pacificamente ammesso e riconosciuto anche dai deferiti. La fattispecie costituisce un'ipotesi di chiara violazione del precetto di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII). Nel corso della riunione del 27.1.2015 la Co.Vi.So.C., a seguito dell'esame del report della Deloitte & Touche Spa, ha accertato il mancato versamento nel termine del 16.12.2014 degli emolumenti dovuti per il periodo considerato, parzialmente avvenuto solo in epoca successiva. Anche questo fatto è stato pacificamente ammesso e riconosciuto dai deferiti. La fattispecie costituisce un'ipotesi di chiara violazione del precetto di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), che impone alle società di documentare entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per tale periodo. Per ognuna delle violazioni contestate il richiamato art. 10, comma 3, del CGS prevede la sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g, a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. A fini della misura della sanzione deve altresì ritenersi irrilevante l'ammissione del comportamento ascritto, di contro rilevante nel caso di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari a circostanza. Quanto al ritardato pagamento dei contributi Inps versati solo il 16.1.2015, l’eccezione difensiva è priva di pregio. Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, invero, perché si configuri violazione del precetto normativo è sufficiente il mancato deposito in termini anche solo di una delle documentazioni richieste, in quanto non previsto che l'esatto adempimento di una sola delle incombenze richieste non provochi l'inosservanza del precetto. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti, commina le sanzioni della inibizione di mesi 5 (cinque) per il Sig. Ragazzoni Luigi e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione a carico della Società Brescia Calcio Spa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it