LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 23 gennaio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP 1) TIM CUP Gara soc. SAMPDORIA – soc. BRESCIA del 4 dicembre 2014
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 23 gennaio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
1) TIM CUP Gara soc. SAMPDORIA – soc. BRESCIA del 4 dicembre 2014
Il Giudice sportivo, letta la rituale relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che, al 38° del secondo tempo, circa 200 sostenitori della squadra bresciana, tra i circa 300 collocati nel settore denominato “Settore Ospiti Nord”, indirizzavano ripetutamente all’allenatore blucerchiato Sinisa Mihajlovic, nel momento in cui veniva allontanato dal recinto di giuoco, l’insultante coro “zingaro, serbo di m….”, inequivocabilmente espressivo di “discriminazione per motivi di nazionalità” ex art. 11 n. 1 CGS; valutata la rilevanza disciplinare di tale comportamento ex 11, n. 3 CGS per sua “dimensione” e la sua “reale percettibilità”, come attestato dai collaboratori della Procura federale opportunamente posizionatisi in corrispondenza del “Settore Nord” e della zona centrale dello stadio; rilevato che per la società bresciana trattasi della “prima violazione” in materia di comportamenti discriminatori dei propri sostenitori, questo Giudice ritiene equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale in riferimento al settore dello stadio bresciano denominato “Curva Nord”, ove è solita collocarsi la quasi totalità dei responsabili del coro in questione, come accertato dai Collaboratori della Procura federale nel supplemento istruttorio richiesto da questo ufficio (CU 94 del 5 dicembre 2014), disponendo la sospensione dell’esecuzione di tale sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, nn. 2 bis e 3 CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Brescia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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