LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 10 marzo 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 174 DEL 10 marzo 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Hellas Verona, Lazio, Milan, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.