LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 10 febbraio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 10 febbraio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.05 del 9 febbraio 2015) in merito al comportamento tenuto al 41° minuto del primo tempo dal calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Giampaolo Pazzini (Soc. Milan); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, al limite della propria area di rigore, nel prendere posizione onde impedire che il pallone, lanciato dalla zona centrale del campo, raggiungesse l’attaccante rosso-nero, retrocedendo colpiva con il braccio destro il capo dell’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare. Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 13.16 del 9 febbraio) “…ho visto direttamente il contatto avvenuto tra il calciatore della Juventus Chiellini e 149/409 il calciatore del Milan Pazzini valutandolo come un normale contatto di giuoco in quanto il Chiellini cercava di prendere posizione e tentare di anticipare di testa il suo diretto avversario”. Il comportamento del Chiellini è stato quindi “visto” dall’Arbitro e congruamente giudicato, con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.