LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 2 febbraio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. UDINESE – soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 2 febbraio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. UDINESE – soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.35 odierne) in merito al comportamento tenuto al 34° minuto del primo tempo dal calciatore Carlos Tevez (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Thomas Heurtaux (Soc. Udinese); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore juventino, in prossimità dell’area di rigore avversaria ed a notevole distanza dall’azione in svolgimento, muovendosi nell’evidente ricerca di un favorevole posizionamento, con il braccio sinistro portato all’altezza della spalla, colpiva al capo il calciatore udinese, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interveniva immediatamente, sanzionando tale comportamento con un calcio di punizione. Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 15.11 odierne) “… su segnalazione dell’Assistente n. 1 sanzionavo con un calcio di punizione diretto il comportamento falloso del giocatore della Juventus n. 10 Tevez”. Tale valutazione, insindacabile nel merito da questo Giudice, rende la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.