LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 132 DEL 27 gennaio 2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. SAMPDORIA – soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 132 DEL 27 gennaio 2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. SAMPDORIA – soc. PALERMO Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 14.35 del 26 gennaio 2015) ex art. 35 1.3 CGS circa la condotta tenuta al 37° del primo tempo dal calciatore Gonzalo Bergessio (soc. Sampdoria) nei confronti del calciatore Gonzalez Castro Giancarlo (soc. Palermo); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore sampdoriano, in possesso della palla nella zona centrale del campo e diretto verso l’area di rigore avversaria, veniva contrastato nell’azione dal calciatore palermitano, che lo “abbracciava” da tergo. Divincolandosi dalla “presa”, con il braccio destro portato all’altezza della spalla il calciatore blucerchiato colpiva al capo l’antagonista. L’Arbitro interveniva, sanzionando con un’ammonizione il comportamento del calciatore rosa-nero. Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 17.04 del 26 gennaio 2015) “… ho valutato che il n. 18 Bergessio faceva un movimento con il braccio congruo per liberarsi dalla trattenuta”. La segnalata condotta è stata quindi “vista” dall’Arbitro e disciplinarmente giudicata, con una valutazione non sindacabile da questo Giudice. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.