LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.66/DIV del 31.10.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA AVERSA NORMANNA – BENEVENTO DEL 26 OTTOBRE 2014 (DELIBERA CORTE SPORTIVA D’APPELLO Com. Uff. n. 015/CSA del 31.10.2014)
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.66/DIV del 31.10.2014
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA AVERSA NORMANNA – BENEVENTO DEL 26 OTTOBRE 2014 (DELIBERA CORTE SPORTIVA D’APPELLO Com. Uff. n. 015/CSA del 31.10.2014)
- Il Giudice Sportivo,
- letta la decisione della Corte Sportiva D’Appello adottata in data 31.10.2014 con cui si revoca l’ammonizione al calciatore Scognamillo Stefano della società Aversa Normanna e di conseguenza la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV INFR); - rilevato che la delibera di annullamento è stata adottata con il mezzo televisivo (art. 35 comma 1. 2) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore Scognamillo
Stefano, mentre viene dimostrato che a commettere il fallo è stato il calciatore n. 7 Muro Stefano della medesima società, confermato con supplemento dell’arbitro pervenuto in data odierna; - ritenuto, pertanto che nei confronti di quest’ultimo, occorre adottare i dovuti provvedimenti disciplinari; - tutto ciò premesso, d e l i b e r a
- di ammonire il calciatore Muro Carmine (Aversa Normanna) per condotta scorretta verso un avversario (II INFR).
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