LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.66/DIV del 31.10.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA AVERSA NORMANNA – BENEVENTO DEL 26 OTTOBRE 2014 (DELIBERA CORTE SPORTIVA D’APPELLO Com. Uff. n. 015/CSA del 31.10.2014)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.66/DIV del 31.10.2014 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA AVERSA NORMANNA – BENEVENTO DEL 26 OTTOBRE 2014 (DELIBERA CORTE SPORTIVA D’APPELLO Com. Uff. n. 015/CSA del 31.10.2014) - Il Giudice Sportivo, - letta la decisione della Corte Sportiva D’Appello adottata in data 31.10.2014 con cui si revoca l’ammonizione al calciatore Scognamillo Stefano della società Aversa Normanna e di conseguenza la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV INFR); - rilevato che la delibera di annullamento è stata adottata con il mezzo televisivo (art. 35 comma 1. 2) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore Scognamillo Stefano, mentre viene dimostrato che a commettere il fallo è stato il calciatore n. 7 Muro Stefano della medesima società, confermato con supplemento dell’arbitro pervenuto in data odierna; - ritenuto, pertanto che nei confronti di quest’ultimo, occorre adottare i dovuti provvedimenti disciplinari; - tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di ammonire il calciatore Muro Carmine (Aversa Normanna) per condotta scorretta verso un avversario (II INFR).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it