LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117/DIV del 26.01.2015 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MARTINA FRANCA – FOGGIA DELL’11 GENNAIO 2015 E RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA (Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015) –

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.117/DIV del 26.01.2015 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MARTINA FRANCA – FOGGIA DELL’11 GENNAIO 2015 E RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA (Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Foggia in ordine alla regolarità della gara indicata in oggetto, nonché le controdeduzioni della società Martina Franca, verificata la ritualità del gravame e le proprie competenze, o s s e r v a - che la società Foggia ha motivato il predetto reclamo sostenendo la irregolarità del tesseramento del calciatore Diop Ousmane della società Martina Franca inserito in distinta ed utilizzato durante la gara, con conseguente richiesta della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Martina Franca; - che la irregolarità di tesseramento lamentata dalla ricorrente risiederebbe nella indicazione della data di nascita e nella presunta irregolarità del passaporto allegato alla domanda di tesseramento; - che sulla base dei motivi del ricorso, e in forza dei poteri di questo Giudice Sportivo, si è proceduto alla verifica della regolarità del tesseramento del predetto calciatore, mediante richiesta all’ufficio tesseramento della Lega Pro; - che all’esito di tali accertamenti, sulla base delle verifiche eseguite dall’Ufficio Tesseramento e comunicate a questo Giudice Sportivo, è risultata del tutto regolare la posizione del predetto calciatore Diop Ousmane, in merito al suo tesseramento ed alla conseguente partecipazione alla gara in premessa; 117/295 - che eventuali accertamenti in ordine alla autenticità e regolarità dei documenti esibiti a sostegno del tesseramento non rientrano nelle facoltà istruttorie di questo Giudice Sportivo e verranno pertanto inoltrate all’organo competente. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Foggia confermando il risultato della gara conseguito sul campo (Martina Franca 2 – Foggia 1); - di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. - La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it