LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.164/DIV del 17.03.2015 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA AREZZO – PAVIA DELL’ 8 MARZO 2015 E RECLAMO SOCIETA’ PAVIA (Com. Uff. n. 154/DIV del 9.3.2015) –

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.164/DIV del 17.03.2015 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA AREZZO – PAVIA DELL’ 8 MARZO 2015 E RECLAMO SOCIETA’ PAVIA (Com. Uff. n. 154/DIV del 9.3.2015) – Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali il reclamo della società Pavia, nonché il supplemento di referto richiesto all’arbitro della predetta gara; verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - che nel ricorso presentato dalla società Pavia si lamenta la mancata espulsione del calciatore n. 5 Carcione Imperio della società Arezzo, asseritamente raggiunto da due provvedimenti di ammonizione da parte dell’arbitro, in contrasto con quanto da quest’ultimo riportato nel relativo referto di gara; - che in base alle predette affermazioni, peraltro non suffragate da alcun elemento probatorio idoneo a contraddire la fede privilegiata degli atti ufficiali, quali i rapporti di gara, la ricorrente richiedeva a questo Giudice Sportivo di disporre la ripetizione della gara in oggetto verificato l’errore tecnico compiuto dall’arbitro; 164/421 - che allo scopo di verificare la fondatezza dei motivi del ricorso è stato richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto, nel quale il direttore di gara confermava di aver ammonito il calciatore Carcione Imperio n. 5 dell’Arezzo al 30’minuto del 1° tempo di gara, mentre l’ammonizione comminata dallo stesso al 26’minuto del 1° tempo di gara (che a parere della ricorrente era stata rivolta al medesimo calciatore Carcione Imperio) è stata invece rivolta al calciatore n. 2 Panariello Aniello della società Arezzo; - tanto premesso, preso atto della conferma delle risultanze degli atti ufficiali e la mancanza di elementi probatori che possono validamente contraddire quanto contenuto nei rapporti arbitrali, d e l i b e r a - di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Pavia, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Arezzo 1 – Pavia 1). - La tassa va addebitata.
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