F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO CECCARELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia – già ASD Flaminia Civitacastellana) e della Società ASD VIRTUS FLAMINIA già ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA – (nota n. 4502/107pf14- 15/DP/fda del 18.12.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO CECCARELLI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia – già ASD Flaminia Civitacastellana) e della Società ASD VIRTUS FLAMINIA già ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA - (nota n. 4502/107pf14- 15/DP/fda del 18.12.2014). Il Deferimento Con provvedimento del 18.12.2014 la Procura federale ha deferito: - il Sig. Riccardo Ceccarelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia (già ASD Flaminia Civitacastellana), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, del CGS), per non aver pagato al calciatore, sig. Luca Olivieri, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 157/CAE 2013-14 del 25.06.2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;; - la Società ASD Virtus Flaminia (già ASD Flaminia Civitacastellana) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS), per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Il patteggiamento Alla riunione del 19.2.2015 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.3.2015, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Riccardo Ceccarelli e la Società ASD Virtus Flaminia già ASD Flaminia Civitacastellana, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Riccardo Ceccarelli, sanzione della inibizione di giorni 135 (centotrentacinque), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 90 (novanta); pena base per la Società ASD Virtus Flaminia già Flaminia Civitacastellana, sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente s.s. e ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente s.s. e ammenda € 300,00 (€ trecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 90 (novanta) al Sig. Riccardo Ceccarelli; - penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente s.s. e ammenda € 300,00 (trecento/00) alla Società ASD Virtus Flaminia già ASD Flaminia Civitacastellana. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it