F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA TEMPESTA (calciatore tesserato per la stagione sportiva 2013/2014 per la Soc. AS Barletta C/5) e della Società AS BARLETTA C/5 – (nota n. 6225/295pf14-15/MS/vdb del 18.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA TEMPESTA (calciatore tesserato per la stagione sportiva 2013/2014 per la Soc. AS Barletta C/5) e della Società AS BARLETTA C/5 - (nota n. 6225/295pf14-15/MS/vdb del 18.2.2015). Il deferimento Con provvedimento del 18 febbraio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Gianluca Tempesta, calciatore tesserato per la stagione sportiva 2013/2014 per la Società AS Barletta C/5, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1), del CGS per avere, al termine della gara Barletta – Modugno del 26/10/2013, valevole per il Campionato Nazionale Serie B, girone E, al momento dell’effettuazione del Fair Play, “colpito alla nuca l’arbitro dell’incontro con una bottiglia di plastica piena d’acqua, provocandogli lieve e momentaneo dolore”. 2) La Società AS Barletta C/5, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per quanto posto in essere dal proprio calciatore tesserato. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianluca Tempesta due anni di squalifica; nei confronti della Società AS Barletta C/5 l’ammenda di euro 1.500,00. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Sulla base dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 295 pf 14-15 a carico del calciatore Gianluca Tempesta,è emerso che nel corso dell’attività inquirente venivano espletati vari atti d’indagine. La già Corte di Giustizia Federale, oggi Corte Federale d’Appello, accertava l’identità dell’autore del grave gesto antisportivo sopra descritto nella persona del calciatore n. 6 del Barletta Sig. Gianluca Tempesta. La decisione della CFA n. 234 del 12/3/2014 ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, sia in relazione all’accertamento della sussistenza del fatto, dell’affermazione che l’indagato lo ha commesso, nonché della sua illiceità. Dalla decisione sopra indicata emerge pertanto che il Signor Gianluca Tempesta, calciatore tesserato per l’ AS Barletta C/5 al termine della gara Barletta – Modugno del 26/10/2013, valevole per il Campionato Nazionale Serie B, girone E, al momento dell’effettuazione del Fair Play, aveva “colpito alla nuca l’arbitro dell’incontro con una bottiglia di plastica piena d’acqua, provocandogli lieve e momentaneo dolore”. Rilevato, altresì che dall’illecito disciplinare ascritto al calciatore consegue la responsabilità oggettiva dell’ AS Barletta C/5, nelle cui fila militava il deferito al momento della commissione dei fatti, se ne deduce che i fatti rappresentati integrano a carico del Signor Gianluca Tempesta gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS). Al comportamento antiregolamentare ed antisportivo posto in essere dal Signor Gianluca Tempesta, consegue la responsabilità oggettiva della Società AS Barletta C/5 ai sensi del’art. 4 comma 2 del CGS. Appare equo applicare sanzioni di minore entità rispetto a quanto richiesto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianluca Tempesta, la squalifica per 10 (dieci) giornate da scontarsi nel Campionato di competenza; nei confronti della Società AS Barletta C/5 l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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