F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEVIS CREMA (Presidente e legale rappresentante della Società SSD Sansepolcro Calcio Srl) e della Società SSD SANSEPOLCRO CALCIO Srl – (nota n. 6860/666pf2010- 11/AM/LG/pp del 4.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015
(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEVIS CREMA (Presidente e legale rappresentante della Società SSD Sansepolcro Calcio Srl) e della Società SSD SANSEPOLCRO CALCIO Srl - (nota n. 6860/666pf2010- 11/AM/LG/pp del 4.3.2015). Si fa riferimento all’atto 4 marzo 2015, con il quale la Procura Federale ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Devis Crema, all’epoca del fatto Presidente della Società SSD Sansepolcro Calcio srl, partecipante al Campionato di Serie D Stagione 2010/2011, nonché la stessa Società SSD Sansepolcro srl, per violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto 3 lettera A del CU n. 200 del 9 luglio 2010 del Comitato Interregionale per non aver depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la copia del verbale d’assemblea della Società di attribuzione delle cariche sociali per la Stagione sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal presidente della stessa, quanto alla seconda per la responsabilità diretta in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente legale rappresentante (art. 4 comma 1 CGS). Per una migliore comprensione della parte motiva del deferimento, occorre premettere quanto segue. Il Comitato Interregionale a mezzo del CU n. 200 del 21 giugno 2010 aveva pubblicato gli adempimenti per l’iscrizione al campionato nazionale Serie D della stagione sportiva 2010/2011. La disposizione individuava un primo termine (9 luglio 2010) per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda ed un secondo termine (19 luglio 2010), di natura esclusivamente perentoria, per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non era stata presentata contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l’inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi con un’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento in seguito al deferimento della Procura Federale su denuncia della Co.Vi.So.D., alla quale le dette disposizioni demandavano l’esame della documentazione prodotta dalle società. Si precisava, infine, che l’inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato all’attuale cognizione di questo Tribunale, era accaduto che la Co.Vi.So.D in data 20/22 dicembre 2010 aveva informato la Procura Federale che la Società SSD Sansepolcro Calcio Srl non aveva depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la documentazione di cui sopra, di tal che si rendeva ineludibile la trasmissione alla stessa Procura dei relativi atti per il conseguente deferimento. Promosso il deferimento, veniva fissata da questo Tribunale l’odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto procedersi solo nei confronti del Sig. Devis Crema, in quanto la Società SSD Sansepolcro aveva perso l’affiliazione a seguito della sua dichiarazione di fallimento; ha concluso per la inibizione di gg. 30 (giorni trenta) a carico del Sig. Devis Crema. Quest’ultimo non ha controdedotto, né è comparso alla riunione odierna. Il Tribunale osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e merita di essere accolto. Pacifica la sussistenza dell’ammenda a carico della Società in ragione di € 1.000,00 per l’accertato inadempimento, occorre evidenziare che, come è stato costantemente affermato da questo Tribunale, il riferimento all’illecito disciplinare contenuto nelle disposizioni di iscrizione al campionato richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1bis comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati di cui all’art. 19 CGS, mentre il riferimento alle società inadempienti è contenuto nel comma 3 bis primo inciso dell’art. 10 CGS. Pertanto, le disposizioni per l’iscrizione ai campionati, nel prevedere a carico delle società inadempienti la sanzione dell’ammenda, determinano automaticamente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va ascritto il mancato adempimento; infatti, sussiste in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione della CND n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012). Nel caso di che trattasi, ritenuta l’improcedibilità del deferimento nei confronti della Società SSD Sansepolcro Calcio Srl per perdita di affiliazione conseguente alla sua di fallimento, deve accogliersi il deferimento stesso limitatamente alla posizione del Sig. Devis Crema, che va sanzionato come dal seguente dispositivo. P.Q.M. accoglie il deferimento; infligge al Sig. Devis Crema, nella sua affermata qualità esistente all’epoca del fatto, la inibizione di gg. 30 (trenta). Dispone l’improcedibilità del deferimento nei confronti della Società SSD Sansepolcro Calcio Srl.
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