LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ARCIONI/A.S.D. DERUTA S.r.I.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ARCIONI/A.S.D. DERUTA S.r.I.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 1/12/2014 il sig. Paolo ARCIONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. DERUTA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.050,00. La Società non faceva pervenire alcuna controdeduzione nei termini previsti. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. DERUTA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Paolo ARCIONI della somma di € 3.050,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@111d.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.