LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele Francesco SANCI/A.S.D. S.S. RENDE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele Francesco SANCI/A.S.D. S.S. RENDE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 1/12/2014 il sig. Gabriele Francesco SANCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. S.S. RENDE
un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 1.000,00 relativamente alla
Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna
della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. S.S. RENDE al pagamento in favore del sig. Gabriele Francesco SANCI della somma di €
1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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