LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Kevin FREGOLA/A.S.D.CALCIO POMIGLIANO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12)RICORSO DEL CALCIATORE Kevin FREGOLA/A.S.D.CALCIO POMIGLIANO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 5/12/2014 il sig. Kevin FREGOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.500,00 relativamente alla
Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.000,00 richiedeva la
condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.500,00. La Società in data
24/02/2015 presentava le proprie contro deduzioni in merito, ma fuori termine massimo
previsto dall'art. 25/bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO al pagamento in favore del sig. Kevin FREGOLA della somma di € 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.