F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 27 Marzo 2015 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE AMBROSETTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 4825/139 pf14- 15 SP/ma del 12.1.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 27 Marzo 2015
(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE AMBROSETTI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 4825/139 pf14- 15 SP/ma del 12.1.2015). Il deferimento Con provvedimento del 12.1.15 il Procuratore federale ha deferito avanti questo Tribunale i Signori: Gabriele Ambrosetti, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della AS Varese 1910 Spa; Giuseppe Cannella, all'epoca dei fatti Responsabile Area Tecnica della AS Varese 1910 Spa, nonché la Società stessa, per rispondere: Ambrosetti e Cannella della violazione prevista dall’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 7 comma 3 del Regolamento Elenco speciale Direttori Sportivi, perché, al termine della gara di campionato di serie B Bologna - Varese del 18.10.14, dapprima nel tunnel che conduce al parcheggio dello stadio si rivolgevano reciprocamente espressioni gravemente ingiuriose e offensive e tentavano di venire alle mani e, subito dopo, nel parcheggio medesimo, tornavano ad insultarsi e, stavolta, davano luogo anche ad una colluttazione nel corso della quale Ambrosetti veniva colpito al volto con una testata da Cannella riportando gravi lesioni personali, con la perdita di due denti, giudicate guaribili in dieci giorni; la Società per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per l’operato dei suoi tesserati, ex art. 4, comma 2, CGS. Il solo Cannella, nel termine prescritto, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si sostiene che lo stesso avrebbe agito per legittima difesa in seguito all’aggressione dell’Ambrosetti, contestando il valore della testimonianza del teste a favore dell’Ambrosetti e chiedendo, in caso di necessità, l’audizione di altri testi indicati nella memoria. Si chiede poi la revoca del deferimento o, in subordine, la meno afflittiva delle sanzioni. Il patteggiamento Alla riunione del 12.2.2015 il deferito Gabriele Ambrosetti, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 26.2.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gabriele Ambrosetti, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gabriele Ambrosetti, sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione del responsabilità dei deferiti rimasti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Cannella 5 (cinque) mesi di inibizione ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; - per la Società AS Varese 1910 Spa € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda: Sono altresì comparsi i difensori di tutte le parti deferite. I motivi della decisione Appare a questo Tribunale che, dalle rilevanti attività di indagine svolte dalla Procura federale (audizione di numerosi testi, acquisizione verbale Pronto Soccorso, nonché di numerosi articoli di stampa), i fatti oggetto dell’odierno deferimento risultino effettivamente provati. In particolare è emerso che, effettivamente, i Sigg. Ambrosetti e Cannella, al termine della gara di campionato di serie B Bologna - Varese del 18.10.14 dopo essersi rivolti reciprocamente espressioni gravemente ingiuriose e offensive, hanno dato luogo ad una colluttazione nel corso della quale Ambrosetti, colpito al volto con una testata dal Cannella, riportava gravi lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni. Prive di pregio risultano, infatti, le difese del deferito che, nella propria memoria, nell’ammettere l’avvenuta colluttazione, tenta in qualche modo di giustificare l’accaduto con il comportamento minaccioso dell’Ambrosetti che avrebbe provocato la reazione del Cannella che involontariamente sarebbe entrato in contatto con l’altra parte. Infatti, anche volendo aderire alle tesi difensive di una avvenuta provocazione da parte dell’Ambrosetti, la reazione dell’odierno deferito appare assolutamente spropositata all’offesa: esattamente il contrario, cioè, di quanto sostenuto nella memoria del Cannella che vorrebbe far rientrare il suo comportamento nella sfera della legittima difesa sostenendo che “la reazione deve essere necessaria e proporzionata all’offesa”. E certo la testata (causativa di gravi lesioni personali, come da referto del 19 ottobre 2014 dell’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese a firma del medico Masciocchi) non può ritenersi né necessaria, né proporzionata all’offesa ricevuta. Fra le altre, anche la dichiarazione (contestata dalla difesa del Cannella) del testimone Sig. Petrosino, autista dell’autobus del Varese, nonostante non sia soggetto tesserato, presente alla colluttazione, va comunque valutata. Né può essere una scriminante il fatto, sempre riportato nella memoria difensiva, che l’Ambrosetti nell’immediatezza dell’evento (comunque avvenuto) presentasse “solo un traumatismo al labbro superiore” come riferito dal Dott. Marano, medico sociale del Varese. La lite, ampiamente riportata dalla stampa, con notevole risalto mediatico, ha portato grave nocumento all’immagine dell’intero movimento calcistico e leso i principi cardine di lealtà, correttezza e probità. Da tutto quanto su esposto deriva, pertanto, l’affermazione di responsabilità del deferito, cui segue, per responsabilità oggettiva, quella della Società. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico del Sig. Gabriele Ambrosetti. Delibera di infliggere altresì al Sig. Giuseppe Cannella mesi 5 (cinque) di inibizione ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; alla Società AS Varese 1910 Spa € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda.
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