F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 27 Marzo 2015 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ZAPPA (Calciatore della Società US Sassuolo Calcio Srl, attualmente tesserato in prestito con la Società FC Juventus Spa) – (nota n. 6080/637 pf13-14 AM/ma del 16.2.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 27 Marzo 2015
(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ZAPPA (Calciatore della Società US Sassuolo Calcio Srl, attualmente tesserato in prestito con la Società FC Juventus Spa) - (nota n. 6080/637 pf13-14 AM/ma del 16.2.2015). Il deferimento Con atto di deferimento del 16.02.2015, ritualmente notificato, il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. - Sezione Disciplinare – il Sig. Claudio Zappa, calciatore attualmente tesserato con la Società US Sassuolo Calcio Srl e da Gennaio 2015 ceduto in prestito alla Società FC Juventus, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1 del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 33, comma 2, delle NOIF per essersi sottratto al vincolo di tesseramento con l’US Albinoleffe Srl, Società con cui era tesserato come giovane di serie, astenendosi dal proseguire l’attività agonistica e di addestramento predisposte dalla Società, nonché per aver preso parte agli allenamenti con la Società Beira Mar, facente parte della Federazione Portoghese, pur essendo in costanza di tesseramento con la Società US Albinoleffe e senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dalla Società titolare del cartellino. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato faceva pervenire tempestivamente memorie difensive, con cui, nel premettere un esame sullo svolgimento del rapporto tra la Società US Albinoleffe Srl e il giovane calciatore, evidenziava la mancanza dei presupposti necessari a integrare la violazione contestata e in particolare la non applicabilità al caso di specie dell’art. 33, comma 2, NOIF. Il dibattimento Alla riunione del 23.03.2015 erano presenti il rappresentante della Procura federale ed il difensore del calciatore. In assenza di questioni preliminari, veniva aperto il dibattimento e la Procura federale, ritenuta provata la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestai, chiedeva l’irrogazione a carico del calciatore Claudio Zappa la squalifica per mesi 3 (tre). Il difensore del deferito, nel riportarsi alle proprie memorie difensive, ribadiva l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’atto di deferimento e, nel merito, chiedeva il rigetto del deferimento con dichiarazione di proscioglimento dagli addebiti contestati in virtù di mancanza dei presupposti di violazione regolamentare. Motivi della decisione Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto, per i motivi di seguito indicati. Innanzitutto, ad avviso di questo Collegio, il precedente della Corte di Giustizia Federale di “non colpevolezza” invocato dalla difesa dell’incolpato in un caso asseritamente analogo, appare del tutto inconferente con la fattispecie de qua, atteso che nel caso richiamato era stato contestato al deferito il rifiuto alla stipula di un contratto professionistico e la Corte aveva espresso il principio secondo cui è necessario parametrare i due diritti che, a norma dell’art. 33 NOIF, si radicano in capo alla Società e al tesserato in modo da determinare “una libera negoziazione tale da non dar luogo all’imposizione della volontà di una parte sull’altra” (C.U. n. 273/CGF 20110-11). Ciò sul rilievo che, nel caso di specie, non appare neppure ipotizzabile la violazione contestata dalla Procura federale ex art. 33, comma 2, NOIF Fatta questa doverosa premessa, la vicenda che ci occupa trae origine da un espostodenuncia inviato in data 21 febbraio 2014 dalla Società UC Albinoleffe alla Procura federale in cui il legale rappresentate della Società lamentava, in generale, una attività di “accaparramento” di giovani promesse posta in essere da soggetti che gravitano nel mondo del calcio giovanile e, in particolare, che il calciatore Zappa Claudio, tesserato per l’UC Albinoleffe dal 23.08.2010 come giovane di serie, nel dicembre 2013, dopo un richiamo di natura tecnica da parte dell’allenatore della squadra Berretti, aveva abbandonato gli allenamenti e l’attività sportiva non presentandosi più alle successive sedute. Il presidente della Società UC Albinoleffe evidenziava come la Società aveva invitato più volte il calciatore a riprendere gli allenamenti, senza ottenere riscontro alcuno e che il padre aveva informato il Direttore sportivo della volontà del giovane di abbandonare l’attività agonistica. Alla fine del mese di gennaio 2014, la Società UC Albinoleffe veniva a conoscenza che il calciatore si allenava, senza autorizzazione alcuna, con la Società Beira Mar, appartenente alla Federazione Portoghese. L’attività di indagine posta in essere dalla Procura federale ha permesso di appurare che effettivamente il calciatore Zappa Claudio, a fine Gennaio 2014, senza nessuna comunicazione e/o autorizzazione alla propria Società di appartenenza, prendeva parte ad allenamenti con la Società Beira Mar affiliata alla Federazione Portoghese. La circostanza è stata ammessa anche dallo stesso calciatore nel corso dell’audizione con il collaboratore della Procura federale e motivata dal fatto di essere stato posto fuori rosa per il rifiuto di sottoscrivere il contratto da calciatore professionista. Tale motivazione, però, oltre a non trovare riscontro negli atti d’indagine, non può avere nessun valore scriminante perché la condotta posta in essere dal tesserato integra violazione dell’attuale art. 1 bis CGS e dei generali principi di lealtà, correttezza e probità cui è incentrato l’ordinamento sportivo. Il calciatore, infatti, pur essendo in costanza di tesseramento con la Società US Albinoleffe, veniva meno a un dovere di correttezza nei confronti della propria Società di appartenenza eludendo il vincolo del tesseramento e prendendo parte agli allenamenti di altra Società, senza aver ottenuto nessun autorizzazione dalla Società detentrice del cartellino. Del pari non può trovare accoglimento quanto sostenuto dalla difesa dell’incolpato, perché assolutamente non provato, in ordine a una “rescissione tacita” del rapporto, atteso che dagli atti è dimostrato che la Società ha più volte invitato il calciatore a riprendere gli allenamenti, comunicandogli anche le convocazione per le varie rappresentative nazionali. Le pronunce di altre Autorità domestiche e internazionali, infine, in merito all’avvenuto trasferimento e successivo tesseramento del calciatore, nulla hanno a che fare con la violazione contestata e la responsabilità disciplinare accertata nel presente procedimento che permane. Considerato che nel caso di giovani calciatori la sanzione deve avere una funzione educativa, si ritiene equa l’irrogazione della sanzione come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge a Zappa Claudio la squalifica per giorni 45 (quarantacinque).
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