COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DELFINO C5 AVVERSO LE DECISIONI (PERDITA GARA COL RISULTATO DI 6 – 0; AMMENDA € 100,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA F.LLI CAMBISE C 5 – DELFINO C 5, DISPUTATA IL 25.1.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE (C.U. n° 39 DEL 29.1.15 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DELFINO C5 AVVERSO LE DECISIONI (PERDITA GARA COL RISULTATO DI 6 – 0; AMMENDA € 100,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA F.LLI CAMBISE C 5 – DELFINO C 5, DISPUTATA IL 25.1.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE (C.U. n° 39 DEL 29.1.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Delfino C5, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “ - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: - durante il corso del primo tempo, il giocatore Cesidio Lobene (Soc .F.lli Cambise C5) non in distinta ma riconosciuto dall'arbitro per conoscenza diretta, dalla tribuna rivolgeva frasi offensive e minacciose all'indirizzo del direttore di gara; - al 19º minuto del primo tempo veniva espulso il calciatore Panacci Eligio (Soc. F.lli Cambise) per atteggiamento antisportivo nei confronti dell'arbitro; - al 18º minuto del secondo tempo Nazzicone Filippo allenatore della Soc. F.lli Cambise veniva allontanato dal campo per proteste nei confronti dell'arbitro; - al 29º minuto del secondo tempo il giocatore Salvi Florido (Soc. F.lli Cambise) veniva espulso per aver pronunciato frase offensiva della religione; nello stesso frangente alcuni giocatori di entrambe le squadre iniziavano a spintonarsi e il giocatore Salvi Florindo (Soc. F.lli Cambise) precedentemente espulso, faceva rientro in campo partecipando al parapiglia e colpiva con un violento pugno al volto un avversario generando una violenta rissa alla quale prendevano parte i giocatori e i dirigenti di entrambe le squadre, nonchè alcuni sostenitori che dalla tribuna si riversavano in campo. Il direttore di gara, a seguito degli episodi descritti e vista anche l'impossibilità di identificare i partecipanti alla rissa, constatava l'impossibilità di proseguire l'incontro e decideva di sospenderlo sul risultato di 3 a 3. - Considerata la gravità degli episodi verificatisi trattandosi tra l'altro di gara Juniores; - constatata che la responsabilità dei fatti sopra descritti è di entrambe le squadre con prevalenza nella determinazione degli eventi di tesserato della Soc. F.lli Cambise c5; - visti gli artt.17 e 18 C.G.S. DELIBERA a) di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6; b) di penalizzare la Soc. F.lli Cambise con 2 (due) punti in classifica; c) di comminare alla Soc. F.lli Cambise l'ammenda di euro 300,00; d) di comminare alla Soc. Delfino C5 l'ammenda di euro 100,00; e) di squalificare il calciatore Lobene Cesidio (Soc .F.lli Cambise) per nº 4 gare; f) di squalificare il calciatore Salvi Florido (Soc.F.lli Cambise) per nº 5 gare; g) di squalificare il calciatore Panacci Eligio (Soc.F.lli Cambise) per 1 gara; h) di inibire l'allenatore Nazzicone Filippo (F.lli Cambise) fino al 18 febbraio 2015”. Ha dedotto l’appellante come dal rapporto di gara emerga chiaramente l’addebitabilità dei fatti accaduti esclusivamente alla condotta di tifosi e calciatori della società ospitante, non senza considerare che il direttore di gara ha omesso di effettuare quanto nelle sue possibilità per riportare la calma sul terreno di gioco e ha concluso, pertanto, in via principale, per la comminazione alla società F.lli Cambise della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6, con conseguente annullamento della sanzione dell’ammenda nei propri confronti e, in subordine, la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 17, comma IV, C.G.S. Osserva preliminarmente la Corte che, con atto del 3.2.2015, pervenuto in pari data a questo Comitato, la F.lli Cambise Calcio a cinque ha comunicato il ritiro della propria squadra dal campionato di cui si discute con la seguente motivazione: “Considerato il comportamento dei nostri tesserati e sostenitori durante la scorsa giornata di campionato, disputata contro il Delfino Calcio a Cinque”. Tenuto conto delle determinazioni adottate dalla società F.lli Cambise e, soprattutto, di un esame più approfondito degli atti, dai quali risulta che la responsabilità di quanto accaduto deve ricondursi alla stessa società F.lli Cambise, deve ritenersi che la decisione del primo Giudice debba essere riformata come da dispositivo che segue, fermo restando che la società Delfino Calcio a Cinque deve, comunque, essere sanzionata con l’ammenda già irrogata per i comportamenti non regolamentari tenuti dai propri tesserati. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, dispone infliggersi alla sola società F.lli Cambise Calcio a Cinque la perdita della gara con il seguente punteggio: F.lli Cambise 0 – Delfino Calcio a Cinque 6, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.
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