COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 26/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ZA’ MARIOLA TIRINO BUSSI, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI NARDO MIRKO PER DIECI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GENZANO – ZA’ MARIOLA TIRINO BUSSI, DISPUTATA IL 18.1.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIORNE “A” (C.U. N° 37 DEL 22.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 26/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA ZA’ MARIOLA TIRINO BUSSI, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI NARDO MIRKO PER DIECI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GENZANO – ZA’ MARIOLA TIRINO BUSSI, DISPUTATA IL 18.1.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIORNE “A” (C.U. N° 37 DEL 22.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Polisportiva Za’ Mariola, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., perché il calciatore Di Nardo rivolgeva frasi offensive e discriminatorie della razza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (condotta sanzionata ai sensi art. 11, commi 1 e 2, C.G.S.). Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il proprio tesserato non ha pronunciato le frasi oggetto del presente procedimento, avendo solo sollecitato il ragazzo di colore a rialzarsi da terra, visto che ritardava la ripresa del gioco al 48° della ripresa e sul risultato di 1 – 0. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, ha confermato con assoluta certezza, che, in realtà, il Di Nardo ha proferito le frasi ingiuriose e razziste nei confronti del calciatore avversario di colore. Alla luce di tale precisazioni, questa Corte non può che confermare il provvedimento adottato dal primo Giudice, in quanto la sanzione inflitta è quella minima prevista dall’articolo sopra richiamato. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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