COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 26/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. OMERO PALMENSE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TEODORI RICCARDO PER SEI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITTA’ DI GIULIANOVA – SANT’OMERO PALMENSE, DISPUTATA L’8.3.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI, GIORNE “D” (C.U. N° 49 DEL 12.3.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 26/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. OMERO PALMENSE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TEODORI RICCARDO PER SEI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CITTA’ DI GIULIANOVA – SANT’OMERO PALMENSE, DISPUTATA L’8.3.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI, GIORNE “D” (C.U. N° 49 DEL 12.3.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Sant’Omero Palmense ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il calciatore, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento offendeva e minacciava l’arbitro, protestando smodatamente nei suoi confronti. Ha dedotto l’appellante l’eccessività del provvedimento impugnato, posto che il giovane calciatore non ha tenuto il comportamento antisportivo contestato in quanto la sua protesta, seppure smodata, non è stata minacciosa. Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore deve essere integralmente confermata perché, anche se non riportato nella motivazione dell’impugnata decisione, risulta dal referto arbitrale che il calciatore, alla notifica del provvedimento di espulsione, non solo offendeva e minacciava il direttore di gara ma, nel contempo, lo afferrava per un braccio strattonandolo, sebbene senza conseguenze fisiche. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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