COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 del 24.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. AURISINA (Campionato Seconda Categoria – Gir. D) in merito alle seguenti sanzioni: a) perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della A.S.D. MORARO b) 1 punto di penalizzazione in classifica; c) ammenda di € 110,00 (in C.U. n. 42 della Delegazione di Trieste dd. 12.02.2015).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 del 24.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. AURISINA (Campionato Seconda Categoria – Gir. D) in merito alle seguenti sanzioni: a) perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della A.S.D. MORARO b) 1 punto di penalizzazione in classifica; c) ammenda di € 110,00 (in C.U. n. 42 della Delegazione di Trieste dd. 12.02.2015). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 12 dd. 12.02.2015 della Delegazione di Trieste il G.S.T. infliggeva alla A.S.D. - C.S. AURISINA le sanzioni indicate in epigrafe “per rinuncia alla gara del 08.02.2015 contro la A.S.D. MORARO”. Tali sanzioni venivano irrogate d'ufficio sulla base dei documenti di gara, nei quali l'Arbitro dava atto che la società reclamante si era rifiutata di iniziare la gara. Nello specifico l'Arbitro refertava che, giunto all’impianto sportivo di Aurisina, veniva accolto dal Presidente della società ospitante, il quale gli rappresentava l’impossibilità di iniziare la gara a causa di problemi di sicurezza legati alla recinzione del campo di gioco. Effettuato un sopralluogo, l'Arbitro riteneva sussistenti le condizioni di praticabilità del campo di gioco ma il Presidente della società reclamante si rifiutava di consentire l'ingresso sul terreno di gioco ai calciatori, ribadendo il proprio dissenso anche a mezzo di una nota scritta (allegata al referto di gara). Con proprio reclamo d.d. 17.02.2015, trasmesso tempestivamente anche alla A.S.D. MORARO, che non faceva seguire repliche, la società reclamante chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati. La reclamante esponeva che il proprio Presidente, in quanto responsabile della sicurezza dell'impianto sportivo, aveva vietato lo svolgimento della gara poiché non erano sussistenti le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento di attività ufficiale F.I.G.C. Non si sarebbe trattato pertanto, a detta della reclamante, di un rinuncia alla gara, ma di un legittimo rifiuto dettato dalla necessità di tutelare l’incolumità degli atleti e degli spettatori. Veniva infatti precisato che, in conseguenza della Bora di eccezionale intensità che aveva colpito Trieste nei giorni 4, 5 e 6 febbraio, la recinzione esterna dell'impianto posta dietro una delle due porte, alta circa sei metri, pendeva pericolosamente verso il terreno di gioco a causa del cedimento dei pali di sostegno, trattenuti da un ultimo precario cavo di ferro, con concreto pericolo che la recinzione stessa potesse crollare sul terreno di gioco. A supporto delle proprie difese, la reclamante produceva il verbale del sopralluogo effettuato sul campo di calcio di Aurisina in data 11.02.2015 dal Vice Fiduciario del Comitato Regionale F.V.G. il quale riscontrava “due punti in cui la rete di recinzione esterna è caduta o pericolante verso gli spazi interni della struttura sportiva....in particolare in corrispondenza dell'ingresso del pubblico la recinzione ed i pali di sostegno (dell'altezza di m. 6 circa) sono pendenti verso il campo di gioco. I pali hanno ceduto e sono sorretti anche dalla rete metallica”. La produzione documentale allegata al reclamo era completata dalla lettera di data 12.02.2015 con cui il Presidente del Comitato Regionale F.V.G. disponeva il divieto di svolgere attività ufficiale della F.I.G.C. nell'impianto di Aurisina fino alla “messa in sicurezza della recinzione e delle misure del campo di destinazione (attualmente inferiori al minimo richiesto dal regolamento vigente – 1,50 metri) e dalla successiva omologazione da parte del nostro tecnico”. La reclamante concludeva quindi chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, senza formulare istanza di audizione. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti. Ai sensi dell’art. 60, punto 1 N.O.I.F. “iI giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara”, mentre il successivo art. 64, punto 2 statuisce che “l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori.” Nel caso di specie, tuttavia, l’Arbitro non pare avere fatto corretta applicazione delle suddette disposizioni, posto che è stato accertato documentalmente (vedasi il verbale del Vice Fiduciario del Comitato Regionale), seppure ex post, che il campo di calcio di Aurisina non possedeva i requisiti necessari per consentire lo svolgimento di una gara F.I.G.C. E’ ben vero che l’Arbitro non è stato messo nelle condizioni di esprimere un giudizio corretto (posto che la valutazione della regolarità di una recinzione fuoriesce dalle sue strette competenze tecniche ed il verbale del Vice Fiduciario è stato redatto solo successivamente alla gara), ma è altrettanto vero che i vizi palesi dell’impianto, per come riscontrati e descritti dai documenti agli atti, avrebbero dovuto indurre anche una persona priva di competenze specifiche, facendo uso della ordinaria diligenza e prudenza, a escludere la praticabilità del campo di gara per manifeste ragioni di sicurezza. In assenza oggettiva di adeguate condizioni di sicurezza, come nel caso di specie, può dunque considerarsi legittimo il rifiuto del Presidente della reclamante di mettere a disposizione il campo di gioco; rifiuto finalizzato a tutelare il primario diritto alla salute degli atleti e del pubblico e giustificato altresì dal fatto che le società sono responsabili, sia a fini della giustizia sportiva che di quella ordinaria, della sicurezza all’interno degli impianti sportivi. Il reclamo, sotto questo punto di vista, appare dunque fondato. Nondimeno, ai sensi dell’art. art. 17, punto 4, C.G.S. “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara” ed è facoltà di questa Corte, ai sensi dell’art. 36, punto 3, C.G.S., valutare diversamente in fatto ed in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, decidendo nel merito con possibilità di aggravare la sanzione. Fatta questa premessa, è da considerare che la società reclamante, in quanto società ospitante, era responsabile del regolare allestimento del campo di gioco. Accertato che il campo di gioco non era praticabile, occorre verificare se sussiste una qualche responsabilità in capo alla A.S.D. – C. S. AURISINA, posto che l'art. 17 punto 1 del C.G.S., come noto, punisce con la sanzione della perdita della gara per 0-3 la società ritenuta “responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione.” Nel caso di specie, primaria rilevanza assume il fatto che il cedimento della rete di recinzione, come ammesso dalla stessa reclamante, era avvenuto perlomeno con due giorni di anticipo rispetto alla data della gara (anche se, presumibilmente, il lasso di tempo è maggiore, posto che gli eventi di Bora di maggiore intensità, come ampiamente riportato dalla cronaca locale, si sono avuti il 4 ed il 5 febbraio, quindi 3 o 4 giorni prima della gara, fissata per l’8 febbraio.). In tale lasso di tempo, ad avviso della CSA, la società ben avrebbe potuto/dovuto contattare il Comune (proprietario dell’impianto) per richiedere urgentemente la messa in sicurezza della recinzione, ovvero contattare la Delegazione competente per segnalare il problema e chiedere il rinvio della gara a causa della sopraggiunta impraticabilità del campo di gioco per fatto ad essa non imputabile. Ricordiamo infatti che, ai sensi dell'art. 30, punto 3, del Regolamento Nazionale Dilettanti, “I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza”. Nulla di tutto ciò è stato fatto: non è pertanto scusabile la condotta della società reclamante che è rimasta totalmente inerte fino al momento della gara, quando, invero, aveva l'obbligo di attivarsi per cercare di garantire la praticabilità del campo di gioco ovvero la disputa della gara con tempestività. Alla luce di quanto esposto, è dunque meritevole di conferma il provvedimento della perdita della gara con il punteggio di 0-3, seppur basato su una diversa motivazione, mentre i due rimanenti provvedimenti (un punto di penalizzazione e ammenda di € 110,00) in quanto strettamente correlati alla contestata “rinuncia alla gara”, della cui insussistenza si è già detto sopra, non possono che essere annullati. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. così dispone: - conferma la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - annulla la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica; - annulla la sanzione di € 110,00 (centodieci/00) di ammenda; - dispone il non addebito della tassa reclamo.
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