COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 del 24.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di RODRIGUES LIMA Leandro, MAGNANI Enrico e ASD STELLA EST

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 98 del 24.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di RODRIGUES LIMA Leandro, MAGNANI Enrico e ASD STELLA EST Visto il deferimento della Procura federale disposto in data 28.05.2014 nei confronti di RODRIGUES LIMA Leandro, MAGNANI Enrico e ASD STELLA EST, chiamati a rispondere il calciatore “della violazione di cui agli artt. 1 co 1, in relazione all’art. 10 co. 2 CGS 4 per aver disputato 4“ quattro specifiche gare in campionato di terza categoria nelle fila della Stella Est senza averne titolo perché “in tale periodo non risultava tesserato per detta società”; il dirigente “della violazione di cui agli artt. 1 co 1, in relazione all’art. 10 co. 2 CGS 4 per aver sottoscritto 4“ le distinte di gara in cui “dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati 4 malgrado il calciatore RODRIGUES LIMA Leandro non ne avesse titolo4”; la società “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 co. 2 CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 co. 5 CGS”. Il presidente della CDT FVG convocava la deferita società e la Procura Federale per l’udienza del 27.11.2014. Compariva il sig. Sirch Elvio, qualificandosi come “già presidente della società STELLA EST, ora sciolta”. Nessuno compariva per i due tesserati persone fisiche, giustificati dal fatto che la notifica svolta ai sensi dell’art. 38 CGS presso la sede della società STELLA EST dopo il suo scioglimento non poteva dirsi perfezionata. Nulla opponendo il sig. Sirch né la Procura Federale, il TFT disponeva nuova convocazione per l’udienza del 26.02.2015. Comparivano alla nuova udienza i due tesserati e il sig. Sirch, quale già presidente della disciolta società. Compariva il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale che, in sede requirente, ritenuta la responsabilità dei deferiti, ha chiesto pronunciarsi la squalifica per due giornate di gara in capo al calciatore RODRIGUES LIMA Leandro; l’inibizione per 6 mesi al dirigente MAGNANI Enrico e l’ammenda di euro 600 oltre a tre punti di penalizzazione a carico della società. Il calciatore RODRIGUES LIMA ha affermato di aver firmato il cartellino e consegnati i documenti ai dirigenti, e di aver così ritenuto di aver concluso l’intero suo onere per poter essere tesserato e giocare. Il dirigente MAGNANI ha ricordato che la società aveva atteso la comunicazione di svincolo del calciatore da altra società, prima di spedire la richiesta di tesseramento. Il sig. Sirch, quale presidente della ASD STELLA EST ora sciolta ha confermato di aver spedito in Federazione i documenti necessari, anzi di averlo fatto due volte, e di aver confidato in un esito positivo dell’iter di tesseramento. Tutti hanno chiesto il proscioglimento dall’incolpazione, ricordando di aver già ricevuto sanzione dal GST. Purtroppo per i deferiti, la loro responsabilità resta accertata perché non è sufficiente spedire l’incartamento completo, ma fino a che l’iter del tesseramento non si è perfezionato non è possibile schierare il calciatore in gara, perché questi giocherebbe (come ha giocato) da non tesserato, e quindi privo di titolo e, ai fini della responsabilità civile, senza assicurazione. In verità, poi, il GST ha già sanzionato il fatto di aver schierato il calciatore privo di tesseramento limitatamente alla gara Cussignacco – Stella Est del 01.12.2013, in esito al ricorso tempestivamente presentato dalla società interessata. Effettuate le necessarie verifiche, infatti, con provvedimento pubblicato in c.u. 49 del 19.03.2014, oltre alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società, aveva inflitto due giornate di gara al calciatore e una inibizione di un mese ed un giorno al dirigente. In relazione a tale gara, quindi, la Giustizia Sportiva è già intervenuta e non le è possibile intervenire ulteriormente perché andrebbe a ledere il principio di civiltà giuridica del divieto del bis in idem. Detto ciò, va pure evidenziato che la gara per la quale è intervenuta la Giustizia Sportiva era la terza di quattro gare di fila in cui si è verificata la medesima violazione a carico dei medesimi soggetti. Per tale motivo, ben può essere unitariamente considerata quale medesima condotta violativa commessa in continuazione. Oltre a creare un precedente non impugnato e, quindi, ormai definitivo che attesta irrevocabilmente l’intervenuta violazione, quella pronuncia deve essere considerata come anticipo di sanzione sulla sanzione globale per il fatto continuato. Così il TFT deve considerare la sanzione nella sua unitarietà e riconosce congrue nella complessità delle condotte considerate nell’arco delle quattro gare le seguenti sanzioni: due giornate di squalifica per il calciatore; due mesi di inibizione per il dirigente; 400 euro per la società. Detratte le sanzioni già scontate, residuano le sanzioni come da dispositivo. A nulla vale il fatto che la società non sia più affiliata, giacché i fatti per i quali è stata deferita si sono svolti in un periodo in cui la stessa era soggetta all’Ordinamento Sportivo. Per tali motivi, Il TFT FVG così dispone: infligge due giornate di squalifica al calciatore RODRIGUES LIMA Leandro, già scontate; infligge 30 giorni ulteriori di inibizione al dirigente MAGNANI Enrico; infligge alla ASD Stella Est l’ammenda di euro 400. Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it