COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28/02/2019 A CARICO DEL CALCIATORE TORREGROSSA CHRISTIAN E AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 156 DEL 5.02.2015 (GARA: VIC FORMELLO – REAL TUSCOLANO DEL 31.01.2015 – Campionato Juniores Regionale)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TUSCOLANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28/02/2019 A CARICO DEL CALCIATORE TORREGROSSA CHRISTIAN E AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 156 DEL 5.02.2015 (GARA: VIC FORMELLO – REAL TUSCOLANO DEL 31.01.2015 – Campionato Juniores Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 177 del 27.02.2015 La Società reclamante, che si è nuovamente scusata per il gesto “assurdo e sconsiderato” compiuto dal proprio tesserato, ritiene tuttavia eccessiva la squalifica inflitta al calciatore Torregrossa, anche alla luce di precedenti decisioni del Giudice Sportivo, che valutando casi simili ha pronunciato sanzioni più miti. La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione della squalifica al calciatore, nonché l’annullamento della sanzione pecuniaria irrogata alla Società Real Tuscolano, per i tafferugli scoppiati in tribuna tra gli opposti sostenitori, ma che hanno visto sanzionata soltanto la società ospitata. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che durante l’incontro i sostenitori della Real Tuscolano, sostavano nella zona ospiti della tribuna, gli avevano rivolto insulti e minacce; e ha precisato inoltre che al 41 s.t., dopo l’espulsione del n. 8 Natale Simone, un signore adulto e corpulento, che si trovava nella zona ospiti, si era scagliato contro un sostenitore della Vic Formello, che indossava la tuta sociale, scatenando un parapiglia tra le due tifoserie, che si risolveva dopo alcuni minuti, con l’allontanamento a viva forza dell’aggressore. L’arbitro ha poi riferito che, al termine della gara, mentre si trovava ancora sul terreno di giuoco, si erano avvicinati, protestando verbalmente, due o tre giocatori del Real Tuscolano, e tra questi il n. 9 Torregrossa Christian, già ammonito in precedenza, il quale all’improvviso lo aveva colpito con un violento pugno alla mascella, facendolo cadere in terra in stato confusionale. Prontamente soccorso dai giocatori di entrambe le squadre, con applicazione di ghiaccio sulla parte colpita, era stato poi accompagnato a braccia nello spogliatoio, dove gradatamente si era ripreso, sicchè dopo circa mezz’ora aveva potuto abbandonare l’impianto sportivo. Persistendo il dolore alla mascella, egli si era quindi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Gemelli, ove gli veniva diagnosticata una “contusione mascellare”, con prognosi di giorni 5 s.c.. Alla voce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, deve ritenersi innanzitutto giustificata l’ammenda comminata alla Società Real Tuscolano per il comportamento aggressivo posto in essere da un proprio sostenitore nei confronti di uno spettatore avversario, comportamento violento, che ha poi determinato un principio di rissa tra le due tifoserie. Per quanto concerne il calciatore Torregrossa Christian, questa corte, pur ribadendo l’estrema gravità e l’intollerabilità della condotta violenta nei confronti dell’arbitro, ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, dal momento che si è trattato di un gesto isolato, che peraltro non ha causato conseguenze fisiche significative. Per tale motivo la sanzione andrà quindi rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di respingere il reclamo relativo all’ammenda di € 150,00 a carico della Società Real Tuscolano. - di accogliere il reclamo relativo al calciatore Torregrossa Christian e, per l’effetto, riduce la squalifica dal 28.2.2019 al 31.01.2018. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it