COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANNI NUOVI CIAMPINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI, AMMENDA DI € 500,00 – INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE BONIS LUCA FINO AL 27/03/2015 – SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GUGLIARA FILIPPO PER 8 GARE – SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PRIORI MARCO PER 5 GARE – SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEBASTIANI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74/C5 DEL 25.02.2015 (GARA: ACTIVE NETWORK – ANNI NUOVI CIAMPINODEL 21.02.2015 – Campionato Calcio a 5 Maschile C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 6.03.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANNI NUOVI CIAMPINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI, AMMENDA DI € 500,00 – INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE BONIS LUCA FINO AL 27/03/2015 – SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GUGLIARA FILIPPO PER 8 GARE – SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PRIORI MARCO PER 5 GARE – SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEBASTIANI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74/C5 DEL 25.02.2015 (GARA: ACTIVE NETWORK – ANNI NUOVI CIAMPINODEL 21.02.2015 – Campionato Calcio a 5 Maschile C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 6.03.2015 La Società Anni nuovi Ciampino ha eccepito tutte le decisioni del primo giudice, riguardanti l’ammenda comminatale e le squalifiche ed inibizioni inflitte ai propri tesserati come a margine, C.U. 202/3 ponendo in evidenza l’esiguo numero dei sostenitori, nonché il comportamento corretto degli stessi tesserati dopo il loro allontanamento. Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (Art. 35 del CGS), emerge una descrizione totalmente difforme da quanto assunto dalla ricorrente. In particolare: - i sostenitori della Società Nuova Ciampino – circa 20 – offendevano e minacciavano gli arbitri ed inoltre, durante l’intervallo, lanciavano un sasso contro la porta dello spogliatoio arbitrale, danneggiandolo; una parte degli stessi, a fine incontro, entrava sul terreno di giuoco assumendo una condotta minacciosa nei confronti degli ufficiali di gara ma venendo poi allontanata dai dirigenti locali; - il dirigente De Bonis, al termine dell’incontro, incitava la tifoseria della propria squadra ad aggredire gli arbitri; - l’allenatore Gugliata rivolgeva agli arbitri continue gravi offese, che reiterava nell’abbandonare il recinto di giuoco; a fine gara incitava la stessa tifoseria a comportamenti violenti; - il calciatore Priori, espulso per somma di ammonizioni, offendeva gravemente un arbitro e, posizionatosi sulle tribune, continuava nelle offese, provocava la tifoseria locale determinando così uno stato di pericolo; - il calciatore Sebastiani, espulso per doppia ammonizione, ingiuriava un arbitro. Da quanto sopra premesso, pure essendo chiara la scarsa attendibilità delle doglianze della ricorrente, alcune sanzioni vanno rivisitate: in particolare l’ammenda può essere ricondotta a € 400,00, stante la circostanza che solo un piccolo numero di sostenitori, a fine gara, è entrato sul terreno di giuoco; all’allenatore Gugliata può essere inflitta la squalifica di 5 gare, in quanto il medesimo, oltre alle inaccettabili espressioni ingiuriose contro gli arbitri e il deprecabile incitamento ala tifoseria, non ha assunto altri comportamenti censurabili. DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 400,00 e la squalifica all’allenatore Gugliara Filippo e 5 gare.
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