COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. CAPUT ROMA XIV AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 19-2-2015 (GARA: TEAM OSTIA CALCIO – CAPUT ROMA XIV DELL’1-02-2015 – Campionato Terza Ctg Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. CAPUT ROMA XIV AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 19-2-2015 (GARA: TEAM OSTIA CALCIO – CAPUT ROMA XIV DELL’1-02-2015 - Campionato Terza Ctg Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 La società ASD Roma Caput XIV proponeva reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, terminata sul campo con il punteggio di 1 a 1, in quanto nella squadra avversaria aveva disputato parte della gara il calciatore Ferretti Alessio in posizione di squalifica, non avendo scontato completamente la sanzione comminata dal competente Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale n. 42 del 22-1-2015, ove figurava squalificato per due giornate di gara.. Assumeva la reclamante che il calciatore in questione, indicato in distinta con il numero 13 era effettivamente subentrato al 18’ secondo tempo. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti di gara, respingeva il reclamo con la motivazione che, secondo quanto riportato nel referto, il calciatore subentrato nel secondo tempo C.U. 202/6 al 18’ minuto era stato il numero 15 e non il numero 13 e la posizione di questi, pur in costanza di squalifica, non inficiava la regolarità della gara. Propone ricorso alla Corte Sportiva d’Appello la società Caput Roma XIV deducendo l’ingiustizia della decisione. La reclamante sostiene che l’indicazione nel referto di gara del numero 15 come sostituto del numero 9 al 18’ del secondo tempo sarebbe errata in quanto in contrasto con quanto riportato nel rapportino consegnato alle squadre dall’Arbitro al termine della gara ove la sostituzione viene correttamente indicata con il numero 13, assume altresì che al termine della gara la circostanza della irregolare utilizzazione del calciatore squalificato Ferretti aveva formato oggetto di un colloquio avuto nello spogliatoio arbitrale tra il dirigente della reclamante e l’allenatore della squadra avversaria, alla presenza dell’Arbitro, ove il tecnico della società Team Ostia Calcio aveva riconosciuto l’errore in cui erano incorsi non avendo controllato il comunicato ufficiale, avendo ritenuto che il calciatore avesse subito solo una giornata di squalifica per automatismo. Ad ulteriore sostegno afferma che l’Arbitro avrebbe assicurato, in quel frangente, di fornire ogni assistenza per attestare quanto accaduto ed aveva addirittura rilasciato per ogni evenienza il proprio numero di telefono. La società richiedeva di essere sentita ed in sede di audizione rilevava ulteriormente come il calciatore Lazzari avesse siglato la rete della squadra avversaria, segno evidente che era in campo. La Corte convocava l’Arbitro in audizione che però smentiva la versione della reclamante depositando agli atti il cartellino utilizzato nella gara ove si poteva leggere con nitidezza che la sostituzione annotata al 18’ del secondo tempo per la società Team Ostia Calcio era tra il numero 9 ed il numero 15. Confermava la circostanza del colloquio avuto al termine della gara con il dirigente della reclamante, però non alla presenza dell’allenatore dell’altra squadra, nel quale effettivamente questi gli riferiva della circostanza dell’inserimento in distinta del calciatore squalificato senza però avere alcuna conferma del fatto da chicchessia. In conclusione, per il noto principio che il referto di gara è fonte di prova privilegiata, la sostituzione avvenuta al 18’ del secondo tempo è quella annotata nel documento tra il numero 9 ed il numero 15 e tale circostanza è stata corroborata, in sede di audizione, dal deposito in atti da parte del direttore di gara del cartellino utilizzato nella partita per annotare le sostituzioni, le segnature ed i provvedimenti disciplinari, che riporta appunto tale sostituzione senza alcun incertezza grafica e senza correzioni. Di fronte a tali documenti, confermati senza esitazioni e tentennamenti dall’Arbitro in sede di audizione, non può darsi alcun rilievo al rapportino consegnato alle società al termine della gara, che non ha lo stesso valore documentale ed, in ogni caso, nel contrasto tra i due documenti è solo l’Arbitro che, sollecitando la memoria ed acquisendo altri elementi, quali il cartellino utilizzato durante la gara, può valorizzare l’uno o l’altro e, nella specie, lo si ripete, ha confermato la veridicità di quanto riportato nel referto. Il reclamo va quindi respinto con la conferma della decisione impugnata. Le spese seguono al rigetto. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa reclamo va incamerata.
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