COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TOR SAPIENZA , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 03.04.2015 DEL CALCIATORE TICCONI SIMONE , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON C.U. N. 77 S.G.S. DEL 26.02.2015; (GARA : FROSINONE CALCIO S.R.L. -A.S.D. TOR SAPIENZA , DEL 21.02.2015 , Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza , Fascia B Girone B.). Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 193 del 13.3.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TOR SAPIENZA , AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 03.04.2015 DEL CALCIATORE TICCONI SIMONE , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO , CON C.U. N. 77 S.G.S. DEL 26.02.2015; (GARA : FROSINONE CALCIO S.R.L. -A.S.D. TOR SAPIENZA , DEL 21.02.2015 , Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza , Fascia B Girone B.). Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 193 del 13.3.2015 La Corte Sportiva d’Appello territoriale , visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, ascoltata, come da richiesta ,la Società interessata, C.U. 202/7 osserva quanto segue: Al 36’ del primo tempo veniva espulso il calciatore Ticconi Simone , per aver colpito lievemente , senza alcuna conseguenza, la mano dell’arbitro mentre annotava sul taccuino un precedente provvedimento di espulsione di un suo compagno di squadra , e per aver rivolto al direttore di gara reiterate espressioni offensive. La Società istante , in sede di sua audizione , ribadiva il suo ricorso, e pur ammettendo le frasi irriguardose del suo tesserato nei confronti del direttore di gara, metteva in evidenza la tenuità del fatto e dell’azione ai danni di quest’ultimo. Quindi concludeva con la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, reputata eccessiva. Il reclamo può essere accolto . Da un attento esame del rapporto dell’arbitro, si evince certamente la natura e la leggerezza del gesto messo in essere dal Ticconi , unitamente alle parole offensive nei confronti del direttore di gara, scaturite presumibilmente da una reazione emotiva e sproporzionata del giovane calciatore, a causa di una decisione comunque reputata avversa alla sua squadra , quale la trascrizione della precedente espulsione di un suo compagno. Pertanto, su tali premesse, pur considerando il comportamento del Ticconi degno di ampia critica, perché antieducativo e antisportivo, questa Corte ritiene che si possa addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta , onde renderla più adeguata alla reale portata ed entità del fatto DELIBERA In parziale riforma della decisione del Giudice sportivo di primo grado presso il C.R.L. come al c.u.n. 77 SGS del 26.02.2015, di ridurre la squalifica del calciatore Ticconi Simone, dal 03.04.2015 al 20.03.2015 Dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it