COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 30 – Ricorso A.C.D. Mele avverso la squalifica del calciatore Michael Reina per sette giornate. Gara Mignanego – Mele del 14 febbraio 2015 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 46 del 19.2.2015 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 30 - Ricorso A.C.D. Mele avverso la squalifica del calciatore Michael Reina per sette giornate. Gara Mignanego - Mele del 14 febbraio 2015 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 46 del 19.2.2015 Delegazione Provinciale di Genova. Contro la squalifica per sette giornate inflitta al calciatore Michael Reina ha depositato istanza d’appello l’A.C.D. Mele: la società ammette gli addebiti per quanto avvenuto al 39° del secondo tempo, ma sostiene l’estraneità del tesserato a quanto riferito al fine gara. Poiché negli atti ufficiali è riportato che al termine dell’incontro alcuni sostenitori della soc. Mele “a cui si erano aggiunti i calciatori precedentemente espulsi” avevano compiuto azioni ingiuriose, minacciose e violente nei confronti del direttore di gara, il Giudice Sportivo, proprio sulla base di quell’inciso, ha ritenuto che il Reina avesse partecipato a tale comportamento, infliggendo a suo carico la sanzione della squalifica per sette gare onnicomprensiva dei fatti del 39° del s.t. e di quelli di fine gara. Convocato in istruttoria, l’arbitro ha dichiarato di non aver potuto compiutamente riconoscere il Reina tra quei giocatori in precedenza espulsi e ormai rivestiti di abiti civili perché non più in possesso dei documenti d’identità già restituiti alle società. Ciò consente di riportare il giudizio del calciatore solo su quanto occorso al 39° del s.t. in cui questi, dopo aver ricevuto il rosso per somma di ammonizioni, aveva rivolto all’arbitro frasi gravemente ingiuriose e l’aveva spinto energicamente senza tuttavia farlo cadere e, quindi, di ridurre la relativa squalifica da sette a cinque giornate. In tal senso la Corte delibera. Accolto il ricorso, la tassa addebitata in conto va restituita.
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