COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 33/cs – Ricorso A.S.D. Vecchio Levanto avverso la squalifica del calciatore Enrico Maggiani per cinque giornate – Gara Sampierdicanne – Vecchio Levanto del 22.2.2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 53 del 26.2.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 33/cs - Ricorso A.S.D. Vecchio Levanto avverso la squalifica del calciatore Enrico Maggiani per cinque giornate - Gara Sampierdicanne - Vecchio Levanto del 22.2.2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 53 del 26.2.2015. La Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso dell’A.S.D. Vecchio Levanto contro la squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore Enrico Maggiani, espulso al 40° del p.t. per aver pronunciato all’indirizzo dell’arbitro frasi ingiuriose e minacciose e, alla formalizzazione del provvedimento, per avergli appoggiato una mano sul petto con intento intimidatorio; atteso che l’appellante lamenta ed eccepisce l’eccessività della squalifica perché: a) il calciatore si era allontanato immediatamente dal terreno di gioco senza gesti di disprezzo verso l’arbitro; b) che dopo l’esibizione del cartellino giallo si era a lui rivolto, nella sua qualità di capitano, onde ottenere spiegazioni; c) il proprio tesserato aveva sempre mantenuto in passato una buona condotta; presa visione degli atti ufficiali nei quali è riportato quanto riassunto nella declaratoria del primo giudice; ritenuto che nel suo insieme il comportamento del Maggiani riveste carattere di particolare gravità soprattutto per l’atteggiamento minaccioso verso l’arbitro e per la qualifica di capitano da lui rivestita; respinte le contrarie eccezioni del sodalizio ricorrente; ritenuta equa la sanzione inflitta in primo grado; per questi motivi respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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