COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 59 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 34cs – Ricorso A.S.D. Begato Calcio 2013 avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara e di un punto di penalizzazione nella gara del Campionato di Seconda Categoria Mignanego – Begato Calcio 2013 del 28.2.2015 e avverso la squalifica del calciatore Salvatore Sapone fino al 30 giugno 2017. C.U. n. 50 del 5.3.2015 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 59 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 34cs - Ricorso A.S.D. Begato Calcio 2013 avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara e di un punto di penalizzazione nella gara del Campionato di Seconda Categoria Mignanego – Begato Calcio 2013 del 28.2.2015 e avverso la squalifica del calciatore Salvatore Sapone fino al 30 giugno 2017. C.U. n. 50 del 5.3.2015 Delegazione Provinciale di Genova. L’A.S.D. Begato Calcio 2013 ha depositato reclamo avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Mignanego – Begato Calcio 2013 del 28.2.2015, la penalizzazione di un punto in classifica e la squalifica del calciatore Salvatore Sapone fino al 30 giugno 2017. L’istante ritiene non sussistenti le ragioni per le quali l’arbitro ha ritenuto chiusa la partita al 38° del S.T. e sostiene che quanto riferito nel rapporto in merito agli atti di violenza subiti contrastano con le risultanze della certificazione rilasciata all’arbitro dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Gallino di Pontedecimo. Rigetta pertanto le accuse affermando che i propri calciatori non avevano aggredito con calci e pugni il direttore di gara ma l’avevano solo accerchiato per protestare contro una sua decisione, perciò chiede la riduzione della squalifica del calciatore Salvatore Sapone, la ripetizione della gara e l’annullamento del punto di penalizzazione. Intervenuto in giudizio, il rappresentante della società ha ulteriormente rafforzato le motivazioni esposte a sostegno del gravame. Ritiene la Corte che le doglianze dell’A.S.D. Begato Calcio 2013 siano fondate. L’attenta lettura degli atti insinua parecchi dubbi sui motivi della decisione di sospendere la gara al 38° del S.T.: i fatti, così come riferiti nel rapporto, appaiono in palese contrasto con quanto si rileva dal certificato del pronto soccorso dell’Ospedale Gallino ove l’ufficiale di gara si era recato, nell’immediatezza dell’episodio, per sottoporsi a visita medica. Egli riferisce di essere stato aggredito dai calciatori dell’A.S.D. Begato Calcio 2013, ivi compresi quelli a disposizione seduti in panchina, e di aver subito calci, strattonamenti e minacce, riconoscendo tra questi, il calciatore di riserva Salvatore Sapone; sottopostosi, di sua sponte, a visita medica presso la struttura pubblica, questa non aveva riscontrato alcuno di quei segni che sono tipici del gesto dello sferrare calci. L’arbitro era stato immediatamente dimesso (la visita era durata il tempo record di tre minuti!) con la diagnosi di “riferito trauma contusivo alla gamba destra” e la prognosi di tre giorni. Appare quindi scarsamente credibile che un episodio di riferita violenza come quello di specie (aggressione in cui l’arbitro è attinto con calci da un’intera squadra, titolari e riserve) non lasci impresse, a distanza di poco più di un’ora, le stimmate dei colpi (graffi, lividi, ecchimosi ecc.) sulle parti colpite. Ciò induce questa Corte a ritenere che non vi fossero le condizioni per sospendere la gara che poteva proseguire nel suo corso regolare se l’arbitro, probabilmente colpito da eccesso di pavidità, si fosse servito di quei mezzi che il Regolamento di Gioco mette a sua disposizione (uso dei cartellini, espulsioni, richiamo del Capitano) per contrastare quanto riportato nel referto. La gara va quindi ripetuta con rinvio degli atti alla Segreteria del Comitato per la fissazione della nuova data di svolgimento. Quanto al calciatore Salvatore Sapone, poiché è stato riconosciuto dall’arbitro, non è possibile affrancarlo dalla squalifica che deve però essere irrogata proporzionandola all’intensità del gesto e alle conseguenze riportate dall’arbitro. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello delibera: di annullare la sanzione della punizione sportiva e quella accessoria di un punto di penalizzazione inflitte in ordine alla gara Mignanego – Begato Calcio 2013 del 28 febbraio 2015 (art. 17 comma 4 lett. c); di ridurre la squalifica del calciatore Salvatore Sapone dal 30 giugno 2017 al 28 febbraio 2016. La tassa reclamo addebitata in conto va restituita.
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