COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società INSUBRIA CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. A Gara del 01.03.2015 tra Insubria Calcio / Antoniana C.U. n. 47 del CRL datato 05.03.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società INSUBRIA CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. A Gara del 01.03.2015 tra Insubria Calcio / Antoniana C.U. n. 47 del CRL datato 05.03.2015 La società INSUBRIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS: che ha squalificato il calciatore BASSO Edoardo per 4 Gare perchè espulso per atti di violenza nei confronti di un avversario continuava ad offenderlo e minacciarlo.La società Insubria calcio pur ritenendo corretta l'espulsione del calciatore sanzionato lamenta l'eccessività della sanzione inflitta.La Corte di appello territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non merita accoglimento in quanto come risulta dal rapporto dell'arbitro il calciatore BASSO, una volta espulso, ha continuato a litigare ed insultare gli avversari anche con frasi minacciose e solo dopo l'intervento dei compagni di squadra abbandonava il terreno di gioco. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua e il reclamo va respinto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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