COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SS FRECCIA AZZURRA Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 22-02-2015 tra Vercellese Real / Freccia Azzurra C.U. n. 32 della delegazione di Milano datato 5-03-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SS FRECCIA AZZURRA Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 22-02-2015 tra Vercellese Real / Freccia Azzurra C.U. n. 32 della delegazione di Milano datato 5-03-2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che ai sensi dell'art. 33 comma 5 del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente e, che l'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo, rilevato che l'inosservanza, ai sensi dell'art. 33 comma 5 del CGS è motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame; rilevato che non risulta che la società Freccia Azzurra abbia inviato copia del reclamo alla società Vercellese Real e che, l'attestazione della ricezione non è allegata al reclamo nonostante la richiesta di Questa Corte in data 12-03-2015.Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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