COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US FISSIRAGA Camp. Giovanissimi Reg. fascia B Gir. E Gara del 28.02.2015 tra Vigejunior / US Fissiraga C.U. n. 49 del CRL datato 12.03.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US FISSIRAGA Camp. Giovanissimi Reg. fascia B Gir. E Gara del 28.02.2015 tra Vigejunior / US Fissiraga C.U. n. 49 del CRL datato 12.03.2015. La Società US FISSIRAGA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha accolto il reclamo presentato in primo grado dalla VIGEJUNIOR, per posizione irregolare del calciatore KODJO EHUI ALAIN GHIS, in quanto espulso per una gara come pubblicato sul CU 45 del CRL datato 26.02.2015, deliberando di sanzionare la US FISSIRAGA con la perdita della gara; di squalificare il calciatore KODJO EHUI ALAIN GHIS per una ulteriore gara, nonché di inibire il dirigente accompagnatore PANICCI DANIELE fino al 25.03.2015.La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : la società reclamante afferma che il calciatore KODJO EHUI ALAIN GHIS è stato espulso durante la partita ROZZANO – US FISSIRAGA del 19.02.2015, tale squalifica veniva pubblicata sul CU 45 del CRL datato 26.02.2015. Tale sanzione veniva fatta scontare, durante la prima gara utile successiva, US FISSIRAGA / POL. K2 CASELLE del 22.02.2015. Quindi, scontata la squalifica per una gara, la reclamante riteneva di poter utilizzare il calciatore durante la partita del 28.02.2015 oggetto del presente reclamo.Quanto affermato dalla reclamante risulta pienamente provato dai documenti ufficiali. Correttamente, la reclamante, per effetto dell'automatismo delle sanzioni (il calciatore espulso dal terreno di gioco deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva indipendentemente dalla pubblicazione della sanzione sul CU) ha fatto scontare la squalifica di una gara al calciatore KODJO EHUI ALAIN GHIS nella gara utile immediatamente successiva a quella del 19.02.2015, in attesa della pubblicazione sul CU della quantificazione definitiva della medesima sanzione da parte del GS, avvenuta poi in data 26.02.3015 e che ha confermato la squalifica per una gara.Di talché il calciatore ha correttamente scontato la sanzione comminata.Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE il ricorso presentato dalla società US FISSIRAGA, ripristinando il risultato conseguito sul terreno di gioco di VIGEJUNIOR 1 - US FISSIRAGA 1, disponendo l'annullamento delle sanzioni comminate di conseguenza al calciatore KODJO EHUI ALAIN GHIS ed al dirigente accompagnatore PANICCI DANIELE.Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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