COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS ARCONATESE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. E Gara del 07-03-2015 tra Arconatese / Aurora Cerro Cantalupo C.U. n. 33 della delegazione di Legnano datato 12-03-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società GS ARCONATESE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. E
Gara del 07-03-2015 tra Arconatese / Aurora Cerro Cantalupo
C.U. n. 33 della delegazione di Legnano datato 12-03-2015
La società GS ARCONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato per 4 giornate il calciatore Igor CALLONI, in quanto lo stesso non avrebbe scagliato intenzionalmente il pallone verso l'avversario già a terra per un precedente scontro do gioco.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il reclamo non può trovare accoglimento. Dal referto arbitrale, che si ricorda essere fonte privilegiata di prova, è emerso chiaramente che il calciatore CALLONI ha invece tirato a gioco fermo una pallonata sulla testa ad un avversario. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della tassa.
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