COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale A) Reclamo proposto dalla U.S.D. CASTELLAZZO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 59 del 6/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara CASTELLAZZO – PINEROLO disputata il 4/03/15 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 26.03.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
A) Reclamo proposto dalla U.S.D. CASTELLAZZO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 59 del 6/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara CASTELLAZZO – PINEROLO disputata il 4/03/15 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata il 12/03/15, la U.S.D. CASTELLAZZO contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore ZAMBURLIN Davide con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 59 del 4/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara CASTELLAZZO – PINEROLO disputata il 4/03/15 nell’ambito del Girone B del Campionato di Eccellenza. La società reclamante chiede almeno la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, sostenendo che il medesimo, durante una fase di gioco, è venuto in contatto con un giocatore avversario sfiorandolo semplicemente e non procurandogli alcun danno fisico, tanto che quest’ultimo ha potuto tranquillamente proseguire la gara. L’arbitro riferisce che, al 45° del primo tempo espelleva il giocatore del CASTELLAZZO ZAMBURLIN Davide, il quale, a gioco in svolgimento, con il pallone a circa 10 metri, quindi disinteressandosi del pallone, colpiva volontariamente con una gomitata il volto di un avversario. Questi non ha riportato conseguenze fisiche gravi ed ha potuto continuare la gara senza problemi. La tesi difensiva della Società ricorrente, basata semplicemente sulla mancanza di conseguenze fisiche provocate all’avversario dal gesto violento messo in atto dal calciatore, non è meritoria di accoglimento e non può essere considerata sufficiente per poter determinare una riduzione della squalifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla U.S.D. CASTELLAZZO perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore ZAMBURLIN Davide.
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