COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. PARMA CLUB GINOSA – A.S.D. PARTIZAN GIOIA del 1/3/2015 (Reclamo della A.S.D. PARMA CLUB GINOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 5/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. PARMA CLUB GINOSA – A.S.D. PARTIZAN GIOIA del 1/3/2015 (Reclamo della A.S.D. PARMA CLUB GINOSA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 5/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti;ritiene il collegio della Corte che il reclamo proposto dalla soc. Parma Club Ginosa sia meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. Con il suo rapporto di gara l'arbitro, con dovizia di particolari, ha precisato che a fine gara, mentre si recava negli spogliatoi, "veniva avvicinato da circa sette calciatoti della soc. Parma club Ginosa che urlando e gesticolando, imputavano al mio operato le ragioni della loro sconfitta". Aggiungeva poi l'arbitro che fra i suddetti calciatori ne riconosceva solo due. E' dunque evidente che il succitato comportamento antisportivo (sicuramente ed inequivocabilmente censurabile) sia addebitabile solo a calciatori della Parma Club che (aldilà della loro individualità per la parte di coloro rimasta sconosciuta, accertabile attraverso i mezzi previsti dal CGS) vanno direttamente e singolarmente puniti, senza coinvolgimenti e/o estensioni alla società di appartenenza che resta pertanto estranea alle responsabilità diretta dei propri calciatori per i fatti da loro commessi nel corso della gara succitata. La ripartizione delle responsabilità specifiche dei vari soggetti è infatti richiamata dal Legislatore sportivo in maniera distinta e separata dall' art.l8 CGS (Sanzioni a carico della società) e dall’art. 19 CGS (sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società), proprio perché le sanzioni disciplinari, devono avere influenza. in giusta misura, nella sfera giuridica del responsabile della relativa infrazione. Tale principio discende dalla formulazione della diversità delle norme (artt.18 e 19 CGS) e dalla collocazione sistematica inserita nell'ambito di articolate e diverse previsioni di situazioni e fatti diversi, tutti autonomamente sanzionabili, perché non tutti della stessa specie, per la diversità dei soggetti che ne divengono protagonisti (società, dirigenti, calciatori, sostenitori etc.). E' quindi del tutto evidente che, la diversificazione e le finalità perseguite dal Legislatore Federale sono rivolte ad evitare una duplicazione di responsabilità. dal momento che la responsabilità oggettiva emerge. da presupposti, esigenze e titoli giuridici intimamente diversi da quelli che caratterizzano la responsabilità soggettiva. Ipotesi questa che si verificherebbe se alla punizione dei calciatori e/o tesserati (responsabili soggettivamente) si aggiungesse un addebito di responsabilità per le medesime violazioni, a carico della società,quale presunta (quanto non corretta) responsabilità oggettiva. P.Q.M. la Corte Sportiva revoca la punizione dell'ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo. Non addebita la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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