COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: G.S.D. S.AGATA – U.S.D. ELECE del 22/2/2015 (Reclamo della A.S.D. ELCE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda € 100,00, inibizione massaggiatore AMBROSINO Paolo, squalifica calciatori GIOIA Rocco, TROCCOLA Antonio, LOMBARDI Rocco, LAMATRICE Antonio e RACIOPPO Lorenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 26/2/2015 della Delegazione Provinciale Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: G.S.D. S.AGATA – U.S.D. ELECE del 22/2/2015 (Reclamo della A.S.D. ELCE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda € 100,00, inibizione massaggiatore AMBROSINO Paolo, squalifica calciatori GIOIA Rocco, TROCCOLA Antonio, LOMBARDI Rocco, LAMATRICE Antonio e RACIOPPO Lorenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 26/2/2015 della Delegazione Provinciale Foggia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - ritenuto che il comportamento antisportivo del calciatore GIOIA Rocco può essere adeguatamente punito con la squalifica per n. 4 giornate (già scontate); - che il comportamento antisportivo e violento nei confronti di uno spettatore assunto dal calciatore TROCCOLA Antonio va adeguatamente punito con la squalifica per n. 6 gare ufficiali così ridotta la originaria sanzione inflitta dal Primo Giudice; - che va altresì ridotta al 30/6/2015 la squalifica inflitta al calciatore LOMBARDI Rocco per il comportamento antisportivo e violento nei confronti di calciatori avversari; - che vanno pertanto confermate le squalifiche inflitte ai calciatori LAMATRICE Antonio e RACIOPPO Lorenzo per n. 4 giornate (peraltro già scontate) così come va confermata la inibizione inflitta dal Primo Giudice al massaggiatore AMBROSINO Paolo; - rilevato altresì che la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 a favore della società G.S.D. S.AGATA unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 100,00 vanno confermate perché adeguate alla gravità dei fatti occorsi P.Q.M. DELIBERA Ridursi a n. 4 giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore GIOIA Rocco; Ridursi a n. 6 giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore TROCCOLA Antonio; Ridursi al 30/6/2015 la squalifica inflitta al calciatore LOMBARDI Rocco; Confermarsi nel resto le impugnate decisioni. Non addebita la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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