COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: OLIMPIA CAROVIGNO – MEMORI TOMASI NICOLA DEL 08.02.2015 Reclamo dell’A.S.D. Olimpia Carovigno del 17.02.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha inflitto l’ammenda di € 500,00 alla Società istante, l’inibizione sino a tutto il 12.08.2015 al dirigente Sig. Sacchi Gilberto, e la squalifica sino a tutto il 12.08.2015 all’allenatore Sig. Tagliente Vincenzo, nonché sino a tutto il 12.02.2016, al calciatore Sig. Bellanova Luigi. Dette sanzioni sono state pubblicate sul C.U. del CR Puglia, FIGC – LND, n. 54 del 12.02.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: OLIMPIA CAROVIGNO – MEMORI TOMASI NICOLA DEL 08.02.2015 Reclamo dell’A.S.D. Olimpia Carovigno del 17.02.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha inflitto l’ammenda di € 500,00 alla Società istante, l’inibizione sino a tutto il 12.08.2015 al dirigente Sig. Sacchi Gilberto, e la squalifica sino a tutto il 12.08.2015 all’allenatore Sig. Tagliente Vincenzo, nonché sino a tutto il 12.02.2016, al calciatore Sig. Bellanova Luigi. Dette sanzioni sono state pubblicate sul C.U. del CR Puglia, FIGC - LND, n. 54 del 12.02.2015. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Considerato che 1) in corso di istruttoria, sentito l’Arbitro a chiarimento, non sono emersi elementi idonei volti a fornire una diversa ricostruzione del fatto nei termini indicati dalla Società reclamante; 2) l’ammenda di € 500,00 all’ASD Olimpia Carovigno può essere solo parzialmente ridotta ad € 400,00 perché bilancia la sanzione –a giudizio della Corte troppo mite- inflitta al Dirigente Sacchi Gilberto il quale, per il ruolo paradigmatico rivestito nella Società di appartenenza dinanzi ai giovani calciatori a lui affidati, è particolarmente tenuto al rispetto dei principi di lealtà e correttezza contenuti all’art. 1bis, co.1, C.G.S.; 3) in virtù del medesimo ruolo paradigmatico ex art.1bis, co.1, C.G.S. cui è parimenti tenuto l’Allenatore, la squalifica inflitta al Sig. Tagliente Vincenzo può essere appena rivista in diminuzione, ossia sino a tutto il 31.07.2015; 4) che la squalifica inflitta al capitano dell’Olimpia Carovigno, Sig. Bellanova Luigi, seppure giustificata dalla legittima applicazione dell’art. 3 C.G.S., merita di essere ridotta sino a tutto il 06.04.2015 per così attingere a proporzionalità e risultare punitiva, ma non ingiustamente afflittiva; 5) Tutto quanto considerato e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA a) in riforma delle decisioni del Giudice di prime cure, ridursi sino a tutto il 31.07.2015, la squalifica inflitta all’allenatore dell’Olimpia Carovigno, Sig. Tagliente e sino a tutto il 06.04.2015, la squalifica inflitta al calciatore della medesima reclamante Sig. Bellanova Luigi; b) ridursi, altresì, ad € 400,00 l’ammenda inflitta all’ASD Olimpia Carovigno; b) confermarsi l’inibizione sino a tutto il 12.08.2015 inflitta al dirigente Sig. Sacchi Gilberto; c) nulla per spese di reclamo, attesone il parziale accoglimento;
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