COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 19 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale S.S. IDOLO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 26.02.2015. Gara Idolo / Castor del 22.02.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 19 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale S.S. IDOLO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 26.02.2015. Gara Idolo / Castor del 22.02.2015. La Società Idolo ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: - a) la squalifica per cinque gare del calciatore Doa Andrea perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, sferrava un pugno all’arbitro, che non veniva colpito perché andava a vuoto”; - b) la squalifica per quattro gare del calciatore Pili Andrea perché “espulso per aver reagito ad un fallo subito colpendo il giocatore accersario con una serie di pugni sul viso, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, senza conseguenze per l’intervento dei giocatori avversari. A fine gara attendeva nell’andito degli spogliatoi l’arrivo dei giocatori avversari e provocava una rissa”; - c) l’inibizione del dirigente Demuro Giuseppe fino al 30.06.2015 perché “al 30° minuto del secondo tempo, dopo un provvedimento disciplinare, entrava nel campo di gioco partecipando ad un parapiglia nel quale veniva coinvolto l’arbitro, colpito da spinte e minacce. A fine gara si presentava nello spogliatoio dell’arbitro intimandogli di non segnare in referto l’ammonizione del calciatore n° 10 dell’Idolo perché diffidato. Al rifiuto del direttore di gara reiterava le minacce, sempre più pressanti, fino ad indurre l’arbitro a mentirgli dicendogli che non avrebbe iscritto in referto l’ammonizione. A questo punto, calmatosi, diceva all’arbitro che la discussione “rimaneva dentro lo spogliatoio solo tra me e te”; - d) l’inibizione del dirigente Nieddu Franco fino al 12.03.2015; - e) l’ammonizione con diffida a carico della Società Idolo. L’arbitro e il presidente della Società reclamante, convocati alla riunione della Corte indetta per il giorno 16 marzo 2015, non sono comparsi perché impossibilitati a giungere a Cagliari a causa delle avverse condizioni atmosferiche. La Società ha peraltro ribadito le sue richieste con una memoria inviata a mezzo e-mail. La Corte rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’articolo 45 comma 3 del C.G.S., in relazione ai fatti di cui ai punti d) ed e).Per quanto attiene ai fatti di cui ai punti a), b) e c), la Corte decide di accogliere la richiesta presentata in via subordinata dalla reclamante, disponendo un’equa riduzione delle sanzioni irrogate.Il fatto attribuito al Doa deve essere valutato come una scomposta protesta avverso il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione adottato nei suoi confronti dal direttore di gara, in quanto dal contenuto del referto arbitrale non emerge alcuna prova certa circa l’asserito tentativo da parte del medesimo di colpire l’arbitro con un pugno al viso.Anche il fatto attribuito al Pili deve essere ridimensionato, perché dal referto di gara non si rilevano effettive minacce da lui pronunciate all’indirizzo dell’arbitro, né è stata esposta in modo circostanziato la condotta che avrebbe determinato la rissa avvenuta a fine gara, della quale non sono stati neanche indicati i partecipanti.Quanto al fatto attribuito al dirigente Demuro, la Corte non ravvisa, dalla descrizione operata nel referto arbitrale, una condotta minacciosa nei confronti del direttore di gara, in quanto non risultano da lui pronunciate espressioni rivolte a prospettare al medesimo un male ingiusto nell’eventualità che non avesse annullato l’ammonizione disposta ad un giocatore della Società Idolo; pertanto anche tale fatto deve essere valutato come una scorretta protesta, meritevole di una sanzione inferiore a quella disposta dal Giudice Sportivo.La Corte, premesso quanto sopra, ritiene quindi che le squalifiche del calciatori Doa e Pili debbano essere ridotte a tre gare e l’inibizione del Demuro debba essere ridotta fino al 30 aprile 2015. La Corte, per questi motivi, DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine all’inibizione del dirigente Nieddu Franco e all’ammonizione con diffida della Società Idolo; - di ridurre la squalifica del calciatore Doa Andrea da cinque a tre gare; - di ridurre la squalifica del calciatore Pili Andrea da quattro a tre gare; - di ridurre l’inibizione del dirigente Demuro Giuseppe dal 30.06.2015 al 30 aprile 2015. Dispone la restituzione della tassa.
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