COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 19 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale A.S.D. MACOMER (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°42 del 05.03.2015. Gara Bosa / Macomer del 01.03.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 19 marzo 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
A.S.D. MACOMER (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°42 del 05.03.2015.
Gara Bosa / Macomer del 01.03.2015.
Con reclamo tempestivamente depositato la Macomer Calcio ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Carta Agostino espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara.
La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, evidenzia la sproporzionatezza della sanzione e richiede la sua equa riduzione.
La Corte d’Appello Territoriale, lette le carte del procedimento, delibera quanto segue.
Dalla disamina degli atti emerge che il calciatore Carta è stato espulso anche a seguito di proteste nei confronti del direttore di gara; anche dopo il suddetto provvedimento il giocatore proseguiva nel porre in essere un comportamento irriguardoso all’indirizzo dell’arbitro.Ne consegue che la condotta del calciatore debba, nella sua interezza, essere inquadrata nella fattispecie di cui all’articolo 19, comma 4, lett.a: la sanzione più adeguata al fatto è quindi quella della squalifica per due gare.Si precisa che tale valutazione debba essere fatta caso per caso: essa non può trarre alcuna conclusione da apparenti similari precedenti di quest’organo disciplinare.Nel caso dequò è evidente che le ragioni che hanno portato, almeno in parte, all’espulsione del calciatore per somma di ammonizioni, unitamente alle azioni di protesta successiva al cartellino rosso debbano ricomprendersi nell’ambito di un comportamento antisportivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro e come tali vadano adeguatamente punite secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa.Per tutti questi motivi, la Corte d’Appello, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica da tre a due gare e dispone la restituzione della tassa.
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