COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 166/A A.S. SPORT CLUB “G. BLUNDA” (TP) – Gara campionato terza categoria A.S. S.C. “G.Blunda”/A.C. Belice del 07/02/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 166/A A.S. SPORT CLUB “G. BLUNDA” (TP) – Gara campionato terza categoria A.S. S.C. “G.Blunda”/A.C. Belice del 07/02/2015 - preannuncio reclamo La società sopra indicata ha formulato alla Delegazione Provinciale di Trapani espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe così, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini di cui all’articolo 36 comma 2 C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l’espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l’obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone a carico della società A.S. Sport Club “G. Blunda” l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=
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