COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 176/A A.S.D. SPORTSOCCER MILAZZO 1937 (ME) – Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 – Campionato Allievi provinciali ME – Gara Sportsoccer Milazzo 1937/Città di Villafranca del 01/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 46 12/02/2015 D.P. Me

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 176/A A.S.D. SPORTSOCCER MILAZZO 1937 (ME) - Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Allievi provinciali ME - Gara Sportsoccer Milazzo 1937/Città di Villafranca del 01/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 46 12/02/2015 D.P. Me Con atto del 16/02/2015, inviato a mezzo lettera raccomandata pervenuta il 03/03/2015, la A.S.D. Sportsoccer Milazzo ha impugnato la decisione indicata in epigrafe sostenendo che il calciatore Hjsa Daniel, pur essendo stato inserito in distinta, non ha preso parte alla gara, mentre per ciò che attiene gli altri due calciatori nati nel 2001 nessun vantaggio ne avrebbe tratto essa reclamante. Pertanto chiede che venga ristabilito il risultato in campo. Benché regolarmente convocata, nessuno è comparso per la società appellante all'udienza dibattimentale. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo de quo deve essere dichiarato inammissibile risultando essere stato inviato oltre i termini di cui all'art. 46 comma 4 C.G.S. Infatti, benché sulla busta risulti apposto un timbro della “Sicilia Post” indicante la data del 18/02/2015, si rileva che sulla medesima busta vi è altresì allegato un adesivo che parzialmente ricopre il suddetto timbro della “Fulmine Group – operatore postale” riportante oltre al codice a barre ed il numero della raccomandata anche la data del 20/02/2015. A parte quanto sopra, comunque, anche nel merito il gravame è infondato. Infatti, come risulta dagli atti ufficiali di gara, la Sportsoccer Milazzo 1937 ha utilizzato fin dall'inizio il calciatore sig. Caliri Sergio nato il 03/03/2001, nonché dal 43° del 2° tempo il calciatore n° 16 sig. Ioppolo Achille, nato il 16/05/2001, con conseguente violazione della normativa sui limiti di età per la partecipazione a gare del campionato allievi. Infatti, come previsto dal C.U. n° 1 sgs stagione sportiva 2014–2015 possono partecipare al campionato allievi i calciatori nati negli anni 1998 e 1999 e comunque gli atleti che alla data della gara abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Con la conseguenza che la partecipazione dei suddetti calciatori risulta irregolare non avendo gli stessi alla data della gara compiuto il quattordicesimo anno di età. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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