COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 197/A A.S.D. CITTA DI RANDAZZO (CT) avverso, squalifica per quattro gare dei calciatori D’Amico Daniele, D’Amico Alessandro, Saccullo Russello Marco – Campionato Promozione gir. “C” gara Città di Randazzo/Real Aci del 14/03/2015 – Comunicato Ufficiale 422 LND del 18/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 197/A A.S.D. CITTA DI RANDAZZO (CT) avverso, squalifica per quattro gare dei calciatori D’Amico Daniele, D’Amico Alessandro, Saccullo Russello Marco – Campionato Promozione gir. “C” gara Città di Randazzo/Real Aci del 14/03/2015 – Comunicato Ufficiale 422 LND del 18/03/2015 Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società suindicata, in persona del Legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le suindicate decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che i calciatori in questione sono intervenuti solo in un secondo momento tra i contendenti, al solo fine di sedare gli animi e di riportare la calma e non certo per prendere parte alla rissa nel frattempo scatenatasi. Tali considerazioni difensive sono tuttavia smentite dall’esame degli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. In tali atti ufficiali è dato leggere, qui in sintesi, che i citati calciatori sono stati parte attiva della rissa scatenatasi sul terreno di gioco all’11° del 1° tempo e sul punto risultano concordanti le risultanze del rapporto arbitrale, degli assistenti arbitrali e del commissario di campo. In nessuno di questi atti è poi dato evincersi una partecipazione a carattere solo difensivo dei citati calciatori, ai quali sono specificatamente attribuiti comportamenti aggressivi e violenti in reciproco danno degli avversari. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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