COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 201/A A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME), avverso squalifica calciatore sig. Marco Casilli per tre gare – Campionato Promozione “B” gara Sinagra/Real Calcio Finale del 07/03/2015 – C.U. N° 405 del 11/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 201/A A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME), avverso squalifica calciatore sig. Marco Casilli per tre gare - Campionato Promozione “B” gara Sinagra/Real Calcio Finale del 07/03/2015 - C.U. N° 405 del 11/03/2015. Con appello diretto a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società suindicata, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Sostiene l’appellante che il diciassettenne calciatore sig. Casilli “scaricava la tensione della gara in una protesta veemente ma composta contro un assistente arbitrale”, ma veniva prontamente redarguito da un dirigente e mandato “sotto la doccia”. Tali considerazioni difensive sono tuttavia smentite in parte dall’esame del rapporto dell’assistente arbitrale, che costituisce piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. In tale rapporto è dato infatti leggere che a fine gara il sig. Casilli rivolgeva una espressione minacciosa all’assistente arbitrale, unitamente ad una più generica espressione offensiva. E’ pur vero tuttavia che il comportamento del sig. Casilli, tenendo anche conto della giovane età dello stesso, non appare di particolare gravità e non è andato oltre i limiti dell’intemperanza verbale, talché la sanzione può contenersi nei limiti di cui all’art. 19 comma 4 lett. a). P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale contiene in due gare la sanzione a carico del calciatore sig. Marco Casilli. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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